Parere n.168/03

Modalità di concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio al personale fuori ruolo

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UFFICIO P.P.A./ ROM
Serv. Programmazione assunzioni e reclutamento

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale
Ufficio IV
P.le della Farnesina,1 00194 ROMA

OGGETTO: Personale collocato fuori ruolo - diritto allo studio ex art. 3 del D.P.R. 395/88.

Si fa riferimento alla nota n° 021029 dell'11 marzo 2003 con la quale codesto Ministero ha posto un quesito circa le modalità di concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. 395/88, al personale fuori ruolo di cui all'art. 626 del D. Lgs. 297/94.

In via preliminare va ribadito quanto già puntualizzato dal MAE nella circolare n.341 del 29 novembre 1986, che "tutto il personale in posizione di comando o fuori ruolo, pur mantenendo il rapporto d'impiego con l'amministrazione di provenienza, risponde gerarchicamente, per tutta la durata del comando o del fuori ruolo, alle amministrazioni presso le quali presta servizio".

Conseguentemente, i provvedimenti amministrativi che riguarderanno detto personale dovranno essere adottati da tali amministrazioni, le quali ne daranno, a loro volta, comunicazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti interessati.

Posto ciò, in ordine al quesito formulato, lo scrivente Ufficio, è dell'avviso che i permessi straordinari retribuiti previsti dall'art. 3 del DPR 395/88 , non possono essere negati a chi, avendone i presupposti previsti dallo stesso articolo, ne faccia richiesta.

Si fa osservare a tal proposito che il diritto allo studio , se l'esercizio dello stesso non contrasta con l'interesse dell'Amministrazione, è un diritto che va garantito a tutti i dipendenti che abbiano un rapporto d'impiego, indipendentemente dalla loro posizione in ruolo, fuori ruolo o di comando.

Per quanto riguarda poi, la concessione dei benefici in questione, va considerato che il rispetto del limite del 3% di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 in argomento, deve riferirsi al totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Il calcolo del 3% degli aventi diritto deve, pertanto , riferirsi sul numero effettivo delle unità presenti in servizio al momento della concessione del beneficio.

Qualora le richieste , ai fini della selezione, siano in numero superiore al contingente delle unità in servizio, sarà cura di codesta Amministrazione definire, nel rispetto delle priorità stabilite dall'art. 3, comma 3, del DPR 395/88, nonché dall'art. 13 del CCNL integrativo 2000/2001, i criteri per la concessione dei permessi in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro