Circolare n.5/09 relativa alla Legge 18 giugno 2009, n.69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile. - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale - Ulteriori indicazioni operative.
Registrata alla Corte dei conti in data 23 novembre 2009, Registro n. 10, foglio n. 100

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Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale - Ulteriori indicazioni operative.

PREMESSA

L'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ", ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Con circolare n. 3 del 17 luglio 2009, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, sono state date le prime indicazioni operative per l'attuazione della norma. Inoltre, è stata posta a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.
In relazione a quanta emerso nel corso di questo primo periodo di applicazione, visti anche i quesiti più frequenti posti dalle amministrazioni e le problematiche evidenziate, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul corretto adempimento dell'obbligo normativo, fornendo, altresì, ulteriori indicazioni operative atte a chiarire eventuali dubbi in ordine ai dati che devono essere pubblicati ed alle modalità della pubblicazione medesima.

1. Dati relativi ai dirigenti

- Ambito di riferimento
L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 fa esclusivo riferimento al personale avente qualifica dirigenziale (anche con contratto a tempo determinato) ed ai segretari comunali e provinciali.
L'obbligo di pubblicazione, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti inquadrati nelle aree non dirigenziali cui, negli Enti privi di personale dirigente, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni. Analogamente, non sono oggetto di pubblicazione i dati del personale inquadrato nelle aree non dirigenziali che ricopre posizioni organizzative.
Al fine di adempiere compiutamente all'obbligo legislativo, si raccomanda alle amministrazioni di curare la completezza delle informazioni pubblicate, che devono essere riferite a tutto il personale dirigenziale in servizio.

- Retribuzioni annuali dei dirigenti
L'adempimento richiesto dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009 obbliga le amministrazioni a pubblicare anche le retribuzioni annuali dei dirigenti.
Posto che tale disposizione non si riferisce in alcun modo ai dati reddituali della persona, quali risultanti dalle dichiarazioni fiscali, si precisa che la pubblicazione riguarda gli emolumenti stipendiali percepiti annualmente dal dirigente, come specificati nei contratti collettivi di ciascun comparto e nei contratti individuali di lavoro.
Dovranno, pertanto, essere pubblicati sia gli importi afferenti il trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria. Alla circolare n. 3/2009 è stato, al riguardo, allegato uno schema che potrà essere utilizzato dalle amministrazioni anche al fine di dare uniformità alle informazioni oggetto di pubblicazione. Riguardo alle voci contenute nel suddetto schema, si precisa che il campo "Altro" potrà ricomprendere le poste del trattamento economico contrattualmente definito che non rientrano nelle precedenti, quali, ad esempio, indennità accessorie specifiche di un determinato comparto od incarico.
Per la retribuzione di risultato, il cui importo può variare di anno in anno, potrà farsi riferimento alle specifiche previsioni (anche relative a dati percentuali) contenute nei contratti collettivi di ciascun comparto e nei contratti individuali dei singoli dirigenti.
Si evidenzia che non devono essere pubblicati i dati relativi ad emolumenti percepiti dal dirigente per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extra istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a comitati e commissioni, o lo svolgimento di attività di docenza. Parimenti, non sono oggetto di pubblicazione i dati relativi ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale, anche effettuata, come per i medici dipendenti del SSN, in regime intramoenia.
Circa la modalità di pubblicazione dei dati dei segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più Enti, si ritiene che possa essere il Comune capo convenzione ad effettuare la pubblicazione di tutti dati, dando informazione sui sito internet in merito alle altre amministrazioni che usufruiscono del servizio convenzionato e delle modalità di ripartizione tra queste della retribuzione del segretario comunale.
Si sottolinea, in fine, che, secondo il dettato normativo, la pubblicazione deve riguardare i dati relativi a ciascun singolo dirigente. Pertanto, l'esposizione di dati generali riferiti ad intere categorie di dirigenti (ad esempio, i dati della retribuzione dei dirigenti di prima o di seconda fascia) non appare sufficiente ad integrare l'adempimento richiesto dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

2. Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
L'art. 21 ha stabilito l'obbligo di pubblicare sui sito internet istituzionale "i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale".
Si evidenzia, al riguardo, che l'obbligo normativo e ottemperato con la pubblicazione dei dati percentuali relativi sia al tasso di assenza, sia al tasso di presenza del personale, raggruppato per ufficio od unita organizzativa di livello dirigenziale (al cui vertice, cioè, è preposto un dirigente ).
Poiché la rilevazione ha una ratio meramente conoscitiva ed informativa, nel computo del tasso di assenza dovranno ricomprendersi tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, ivi inclusi, ad esempio, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.
Di contro, non vanno computati i permessi retribuiti fruiti ad ore, ovvero i permessi personali soggetti a recupero, a meno che non integrino un'assenza di una intera giornata lavorativa.
Proprio in quanto si tratta di una rilevazione percentuale e complessiva sulle assenze/presenze del personale, non e richiesta la pubblicazione di dati relativi alle assenze divise per tipologia e/o con indicazione del numero di dipendenti occupati in ciascun ufficio dirigenziale.
Infine, per garantire il rispetto della riservatezza, le amministrazioni dovranno avere cura di non pubblicare i dati relativi al tasso di assenza/presenza degli uffici dirigenziali privi di personale dipendente, come, ad esempio, possono essere gli uffici di staff. In tal caso, infatti, il tasso di assenza/presenza sarebbe calcolato con esclusivo riferimento a1 numero di giornate di assenza/presenza del dirigente interessato. Come specificato nella circolare n. 3/2009, le amministrazioni avranno cura di effettuare la pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza e di presenza con cadenza mensile.

3. Modalità della pubblicazione
In ordine alle modalità della pubblicazione, si raccomanda a tutte le amministrazioni di inserire i dati curriculari e quelli sulla retribuzione dei dirigenti utilizzando accorgimenti tecnici che impediscano la loro indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca. Per gli aspetti più prettamente tecnici si fa rinvio alle procedure ed alle istruzioni presenti sull'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di rendere i dati pubblicati facilmente reperibili ed accessibili sui sito internet istituzionale, evidenziando sull'home page una apposita sezione individuata attraverso un titolo di immediata percezione.
Si evidenzia che, per la risoluzione dei più frequenti dubbi circa le modalità e gli ambiti della pubblicazione, le amministrazioni potranno anche consultare le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro costante aggiornamento.
Si ricorda, in fine, che la pubblicazione dei dati, le cui modalità sono state concordate con il Garante della protezione dei dati personali, non costituisce un adempimento discrezionale ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale le amministrazioni non necessitano di alcuna autorizzazione od assenso da parte dei soggetti titolari dei dati medesimi (in particolare in relazione ai dati curriculari e retributivi). Il mancato od incompleto adempimento costituisce, pertanto, comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell'amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.
Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà al monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, i cui risultati saranno esposti sul proprio sito istituzionale.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Renato Brunetta