Parere Uppa n.46/08

Parere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - Collocamento in disponibilità dei segretari comunali e provinciali e possibilità di assumere la titolarità di sede di segreteria

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Parere UPPA n.46/08

All' Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali  e provinciali 
Piazza Cavour, 25 
00193 - ROMA

e,p.c.: All' Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali 
Sezione Regionale Campania 
Centro Direzionale 
Isola G1 - Scala C 
80143 - NAPOLI

Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della RGS - IGOP 
Via XX Settembre, 97 
00187 - ROMA 

Al Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali 
Via della Stamperia, 8 
00187 - ROMA

OGGETTO: collocamento in disponibilità dei segretari comunali e provinciali e possibilità di assumere la titolarità di sede di segreteria. 

Con lettera del 17 giugno scorso il segretario comunale dott. xxxxx xxxxxx, collocato in disponibilità con decorrenza xx xxxx xxxxx e conseguentemente iscritto con la stessa decorrenza nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha trasmesso la lettera n. 53679 (P) del 13 giugno 2008 con la quale codesta Agenzia ha fornito i chiarimenti da Egli richiesti, anche in ordine alla preclusione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e seguenti del precitato d.lgs. n. 165/2001 dalla possibilità di essere assegnati in qualità di titolari presso una sede di segreteria (nonché dalla possibilità di essere utilizzati per incarichi di reggenza e/o supplenza). Questa conclusione è basata sull'assunto della sospensione delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per effetto del collocamento in disponibilità (art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001). 

Si espongono al riguardo le seguenti considerazioni. 

A norma degli artt. 97 e 98 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all'albo nazionale. Il successivo art. 99 affida al sindaco e al presidente della provincia la nomina del segretario - che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione -, da scegliere tra gli iscritti all'albo. A seguito del collocamento in disponibilità - che  sospende ma non fa cessare il rapporto di lavoro e pertanto non incide sulla posizione di dipendenza dall'Agenzia - il segretario continua ad  essere iscritto all'albo e dunque, l'asserita preclusione in ordine alla possibilità di nomina, con la conseguente compressione delle prerogative del sindaco e del presidente della provincia intenzionati a conferire l'incarico, è in contrasto con le precitate disposizioni del TUEL.  Deve poi considerarsi che la posizione del segretario comunale in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 compendia la fattispecie descritta dall'art. 101, comma 4, del TUEL sul collocamento in mobilità d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni del segretario, decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. A tal riguardo soccorrono i chiarimenti resi dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel noto parere n. 2903/2003, proprio in ordine al significato della "piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica" del segretario, che secondo l'altissimo consesso "esaurisce i propri effetti nel garantire ai segretari posti in mobilità d'ufficio la possibilità di essere chiamati a riassumere la titolarità di sedi comunali o provinciali, pur essendo stati cancellati dall'albo…".

Sussistono pertanto a parere dello scrivente, che conferma la propria collaborazione in ordine alle problematiche interpretative e gestionali dei segretari in disponibilità, margini apprezzabili per il riesame della questione da parte di codesta Agenzia. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Francesco Verbaro