DPCM di costituzione del Comitato dei Garanti

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Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 22, come modificato dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l’istituzione del Comitato dei garanti;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato articolo 22, il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti, designati rispettivamente uno dal Presidente della CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, uno dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali, di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che presentano la propria candidatura;

Vista  la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica in data 18 dicembre 2017, prot. DFP_CG n. 2, con la quale sono state fornite alle amministrazioni indicazioni utili circa gli adempimenti per la presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati a partecipare all’estrazione a sorte per divenire componenti del Comitato dei garanti, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Presidente della Corte dei conti, con nota prot. n. 4110 in data 18 dicembre 2017, ha comunicato di aver designato quale componente del Comitato dei garanti il Cons. Patrizia Ferrari, consigliere della Corte dei conti;

PRESO ATTO che il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota prot. n. 4647 in data 17 gennaio 2018, ha comunicato di aver designato quale componente del Comitato dei garanti la dott.ssa Angela Lorella di Gioia, attuale Segretario Generale dell’Autorità;

PRESO ATTO  che tra i dirigenti di uffici dirigenziali generali che hanno presentato le proprie candidature è risultata una sola candidatura da parte di un dirigente appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione presentata dal Cons. Andrea Morichetti Franchi, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto  di non dover procedere all’estrazione per la tipologia “dirigente di ufficio dirigenziale generale altresì appartenente agli O.I.V.” e di aver individuato nell’unico candidato di questa categoria uno dei due dirigenti componenti del Comitato dei garanti;

preso atto delle risultanze della estrazione a sorte avvenuta in seduta aperta al pubblico in data 2 febbraio 2018, presso il Dipartimento della funzione pubblica nel corso della quale è stato estratto il nominativo tra i dirigenti che hanno presentato la propria candidatura a componente del Comitato dei garanti, del dott. Danilo Giovanni Festa, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come documentato nel verbale della seduta prot. ID 18900377 in data 2 febbraio 2018;

RITENUTO di designare, altresì, il Prof. Avv. Arturo Maresca come componente del Comitato dei garanti in qualità di esperto scelto per la specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, richiesti dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni per l’espletamento dell’incarico;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna Madia;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Costituzione del Comitato dei garanti)

Ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito il Comitato dei garanti che risulta così composto:

  • Consigliere Patrizia Ferrari, consigliere della Corte dei conti designata dal Presidente della Corte dei conti;
  • Dott.ssa Angela Lorella di Gioia, Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione designata dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Prof. Avv. Arturo Maresca, esperto designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  • Consigliere Andrea Morichetti Franchi, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, appartenente ad un Organismo Indipendente di Valutazione;
  • Dott. Danilo Giovanni Festa, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Comitato dei garanti ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

Articolo 2

(Segreteria tecnica del Comitato dei garanti)

Il Comitato dei garanti per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di una segreteria con compiti di supporto tecnico.

Il personale addetto alla segreteria tecnica è individuato con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito delle risorse in servizio presso il medesimo Dipartimento.

Il personale addetto alla segreteria tecnica svolge l’attività di supporto al Comitato dei garanti nell’ambito delle mansioni e compiti d’ufficio.

Articolo 3

(Durata dell’incarico)

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato dei garanti dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e l’incarico non è rinnovabile.

Articolo 4

(Invarianza della spesa)

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2018

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

On. dott.ssa Maria Anna Madia