Ai lavoratori autonomi in quiescenza solo incarichi gratuiti

Parere in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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DFP n.81269 del 18/12/2020

Al Ministero (omissis)

Oggetto: Incarico di Presidente dell’Autorità (omissis) – Parere in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si fa riferimento alla nota protocollo (omissis), acquisita al protocollo DFP (omissis), con la quale si chiede un parere – nell’ipotesi del conferimento dell’incarico di Presidente della costituenda Autorità (omissis) ad un libero professionista in quiescenza presso l’ente previdenziale Inarcassa -  circa la compatibilità di tale incarico con quanto previsto dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  
In linea generale, si ricorda che il menzionato articolo 5, comma 9 (Nota 1), prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite annuale. 

Al fine poi di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni contenute nella norma in esame, il Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato due specifiche circolari (Nota 2).

In merito, si puntualizza che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento  che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l'uso del termine «lavoratori» (Nota 3) e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Secondo quanto sopra evidenziato – nel ritenere che le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 si debbano applicare anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria – non si ravvisano elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI
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[1] Il testo vigente della disposizione, all’esito delle modifiche introdotte intercorse da parte dell’art 17, comma 3 della l. n. 124 del 2015, è il seguente: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”.

[2] Cfr. Circolare n. 6 del 2014 e Circolare n. 4 del 2015 (a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015).

[3] Cfr. Corte dei conti Lombardia Sez. contr n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, Sez. Piemonte n. 66/2018, Sezione Puglia n. 193/2014). Tale orientamento ha superato in parte quanto riportato sul punto dalle richiamate Circolari.