DPR 6 agosto 2021 - Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere 112.473 docenti

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021 al n. 2198

Pubblicato in GU Serie Generale n. 226 del 21-9-2021

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Il Presidente della Repubblica

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed, in particolare, l'articolo 399 secondo il quale, tra l’altro, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e in particolare l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e in particolare l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107”, e in particolare l’articolo 13 e l’articolo 17, comma 2, lettere a) e b);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” e, in particolare, quanto disposto dai commi dal 17 al 17-novies, 18-bis e 18-quater dell’articolo 1 del citato decreto-legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e in particolare l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 230 relativo all’incremento del numero dei posti relativi alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, e alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recanteBilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTO l’articolo 58, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha disapplicato, per l’anno scolastico 2021/22, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge n. 126 del 2019, relative alla procedura “per chiamata” finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo;

VISTO l’articolo 59, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che per l’anno scolastico 2021/2022 “è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo”;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che “La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”;

VISTO il comma 4 del predetto articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato a docenti che rispettino i requisiti ivi previsti, che svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale durante tale contratto;

VISTO il comma 14 del predetto articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha, altresì, previsto, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, per le classi di concorso afferenti materie scientifiche e tecnologiche l’espletamento di una procedura concorsuale semplificata;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione del 14 giugno 2021, n. 25229, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 112.883 unità, di cui n. 82.590 su posti comuni e n. 30.293 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 324 unità, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022 pari a n. 34.106;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione del 1° luglio 2021, n. 28006, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 14 giugno 2021, n. 25229;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, n. 13793, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 14 luglio 2021, n. 208109 con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 112.473 unità di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a n. 112.473 unità di personale docente;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 112.473 unità di personale docente.

Articolo 2
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 6 agosto 2021

Sergio Mattarella
Mario Draghi
Daniele Franco
Renato  Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021 al n. 2198