Parere relativo all'art. 6, d.l. n. 201/2011

Abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata - regime transitorio - ammissibilità delle domande

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SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Al Ministero dell'interno 
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Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 
ROMA

All'INPS
Direzione centrale previdenza
ROMA

OGGETTO: art. 6, d.l. n. 201/2011 - abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata - regime transitorio - ammissibilità delle domande.

Si fa riferimento alla lettera del 13 marzo 2012, n.7639, successivamente sollecitata, con la quale codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito all'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata operata dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011.

Nel merito si esprimono le seguenti considerazioni.

L'intervento normativo citato ha disposto l'abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. L'art. 6 menzionato contiene poi una norma transitoria, secondo cui "La disposizione (…) non si applica (…) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.".

Per quanto attiene alla sfera soggettiva di estensione della deroga, lo scrivente Dipartimento ha già manifestato il proprio orientamento nel senso di ritenere che l'espressione "soccorso pubblico" è da riferire al comparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco (secondo la sua esatta denominazione in base all'art. 2 della l. n. 252 del 2004 - "vigili del fuoco e soccorso pubblico").

In ordine all'applicazione della norma transitoria, si ritiene che la previsione derogatoria si estenda anche a coprire le istanze dirette ad accertare l'aggravamento riferito ad infermità già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie inquadrabili nell'ambito dei "procedimenti in corso".

Per quanto riguarda il termine finale per l'accettazione delle istanze da parte dell'Amministrazione, occorre partire dalla considerazione che il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", ossia a prescindere dal  riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza. Si tratta di quei casi in cui l'accertamento può essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL, come l'esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo scomputo dal periodo di comporto, l'esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia, oltre che al conseguimento della pensione privilegiata, per la quale la legge stabilisce il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973). Il d.P.R. n. 461 del 2001 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce dei termini perentori nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. Ciò premesso, l'art. 6 citato ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche "l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio". Pertanto, dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione,  i procedimenti di accertamento in sé e per sé  sono salvaguardati (e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d'ufficio.

Per quanto riguarda l'accertamento finalizzato alla fruizione dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, ad avviso dello scrivente, dopo l'entrata in vigore della riforma e tenendo presenti le norme transitorie, l'avvio del procedimento può considerarsi tempestivo solo nel caso di domanda presentata prima del 6 dicembre 2011 ovvero nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'infermità o della lesione verificatisi entro il 6 dicembre 2011 ovvero ancora nel caso di avvio d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Ai fini del riconoscimento dei benefici, comunque, rimane salva la necessità del rispetto degli ulteriori termini fissati dal regolamento (art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 461 del 2001, che prevede il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; art. 2, comma 3, del citato d.P.R., che stabilisce il termine di 10 giorni dalla comunicazione della notizia della trasmissione degli atti al comitato di verifica nel caso di istanza prodotta nel corso del procedimento di accertamento della causa di servizio).

Relativamente alle problematiche attinenti alla certezza della conoscenza, che incide sulla tempestività della domanda ai fini della concessione dei benefici, il termine, come noto, è stabilito, ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, in 6 mesi dall'evento occorso ovvero dalla data in cui il dipendente ne ha avuto piena conoscenza, cioè una conoscenza qualificata dalla chiara percezione delle conseguenze invalidanti dell'infermità in relazione al tipo di infermità sofferta e alle condizioni psico-fisiche (cfr.: C.d.S., sez. IV, n. 1921/2002; sez. VI, n. 6880/2000). L'individuazione del dies a quo, peraltro, risulta particolarmente problematica nei casi in cui l'infermità deriva da cause che incidono progressivamente sull'integrità psico-fisica del dipendente. In tali casi, in base alla giurisprudenza, la tempestività della domanda deve essere valutata in relazione al momento in cui il dipendente acquisisce chiara consapevolezza degli esiti invalidanti dell'infermità contratta in conseguenza della prestazione del servizio (cfr. da ultimo C.d.S., sez. III, sent. n. 1303/2012). In proposito, si condivide la prospettazione contenuta nella richiesta di parere circa il fatto che l'Amministrazione all'atto della ricezione della domanda si limiti ad un esame di manifesta non inammissibilità della stessa, essendo l'esame compiuto rinviato all'esito della successiva fase dell'accertamento effettuato dalla  competente commissione medica.

In ordine all'accertamento finalizzato al conseguimento della pensione, con la norma in esame è stato abrogato anche l'istituto della pensione privilegiata. Come noto, la fruizione del predetto trattamento ha come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, tenendo conto della norma transitoria, restano salvi i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011 avviati ad istanza di parte entro il quinquennio (o decennio in caso di particolari patologie) successivo alla cessazione (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973), nonché i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi entro la medesima data. Ai fini del diritto a pensione, restano inoltre salvi i procedimenti pensionistici già avviati entro il 6 dicembre 2011 ("procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto").

In conclusione, ad avviso dello scrivente, in base alla vigente normativa devono ritenersi  ammissibili:

  • le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell'equo indennizzo e del rimborso spese;
  • le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell'infermità o della lesione da parte dell'interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatisi comunque entro tale data;
  • le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.

Resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali secondo quanto disposto dal predetto art. 6.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo