Parere n.206/05

Richiesta di parere in merito alla equiparazione dei lavoratori socialmente utili ai lavoratori dipendenti.

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Parere n.206/05  Roma, 9 marzo 2005

Al Comune di Città di Grottaglie 
Ufficio Servizi Previdenziali e Fiscali

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla equiparazione dei lavoratori socialmente utili ai lavoratori dipendenti.

In riferimento alla richiesta di parere, di cui alla nota prot.714 del 14 gennaio 2005, si rappresenta che il quadro normativo che delinea l'ordinamento del contratto LSU è dato dal d.lgs 1 dicembre 1997, n. 468 e dalle relative integrazioni e modifiche apportate dal d.lgs 28 febbraio 2000, n. 81. 
Il contratto dei lavoratori socialmente utili non è equiparabile a quello dei lavoratori subordinati in rapporto alle differenze relative all'elemento oggettivo, all'elemento soggettivo e alla causa del contratto.

In relazione all'oggetto il lavoratore socialmente utile deve obbligatoriamente svolgere, una attività di pubblica utilità e deve concretizzarsi in un progetto predisposto dall'ente utilizzatore che ha la facoltà di utilizzarlo per servizi aggiuntivi, istituiti ed aggiornati in  appositi elenchi regionali, "funzionali allo sbocco occupazionale territoriale del soggetto". 
A differenza del contratto di lavoro subordinato di natura sinallagmatica tra datore di lavoro e lavoratore, il contratto LSU è un negozio di tipo trilaterale in quanto essendo questa tipologia di contratto di natura previdenziale il lavoratore percepisce due emolumenti, uno dall'ente utilizzatore e l'altro dal Fondo alimentato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pertanto gli interlocutori dei lavoratori socialmente utili sono due l'ente utilizzatore e il Ministero del Lavoro.

La causa del contratto LSU è la diminuzione della disoccupazione e non determina l'assunzione definitiva in quanto l'art. 8, comma 1, del d.lgs 468/97 stabilisce che "l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità ". In relazione a quanto rappresentato, si evidenzia che la rappresentanza sindacale e pertanto anche facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazioni Sindacali è disciplinata dai CCNL, la cui applicazione è relativa solo ai dipendenti subordinati. 

In riferimento all'attività sindacale dei lavoratori socialmente utili, l'art. 8, comma 18, del d.lgs 468/1997 si limita a garantire la corresponsione dell'assegno ai lavoratori LSU per la partecipazione "alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro