DPCM dell'8 settembre 2014

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VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso articolo 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20% delle unità cessate dal servizio sempre nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con esclusione dei Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola ai quali si applica la normativa di settore;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, secondo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale dispone che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.";

VISTO l'articolo 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni, individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn-over di cui all' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni;

VISTA la predetta legge n. 147 del 2013 e, in particolare l'articolo 1, comma 464, il quale dispone che "Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all' articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turnover complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.";

VISTA la nota del 7 marzo 2014 prot. n. 333.A/9802.A."/1548-2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza con la quale tutte le amministrazioni interessate hanno raggiunto un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene conto per la ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi dei citati articolo 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012 e articolo 1, comma 464, della richiamata legge n. 147 del 2013;

VISTE le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2013 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2014, asseverate dai relativi organi di controllo, nonché le proposte dei rispettivi Ministri con le quali è stata richiesta, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo della quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere, per le assunzioni relative all'anno 2014, con indicazione della spesa prevista a regime;

VISTO il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

VISTO l'articolo 8, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013;

CONSIDERATO che la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'onere delle assunzioni previste per l'anno 2014, l'onere della spesa a regime, nonché le unità di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno 2014, incrementare il turnover complessivo fino al 55 per cento, tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;

CONSIDERATO che le compatibilità delle richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni di cui al comma 90, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

DECRETA

Articolo 1

Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis,

del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

  1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima tabella. Per ciascuna amministrazione è, inoltre, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2014, nonché per ogni qualifica le procedure di reclutamento richieste dalle stesse, fermo restando il rispetto del vincolo previsto dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3.   All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato eCorpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Articolo 2

Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

  1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2014, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'articolo 66, comma 9bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari ad € 16.394.429,57 e, a regime, pari ad € 122.308.912,78.
  2. Ciascuna delle amministrazioni, tenuto conto della ripartizione del fondo rappresentata, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella citata Tabella B, nel limite:

-          delle unità di personale specificate;

-          dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2014 con conseguente decorrenza delle relative assunzioni in data non anteriore a quella indicata;

-          della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.

Le stesse amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima tabella. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse previste dall'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, iscritte nell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2.  Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 3

Rimodulazione

Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonché il vincolo previsto dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

per           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze