Parere n.118/02

Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
8 maggio 2002

Al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze

Oggetto: Direttiva PCM 1.3.2000 - Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti- Compensi corrisposti dal Fondo di Previdenza per il Ministero delle Finanze

Sintesi: L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero delle Finanze è sottoposto al principio di onnicomprensività, poiché è conferito in  rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria.

In relazione al quesito posto da codesto Ente circa l'applicabilità o meno del principio dell'onnicomprensività, di cui all'art. 24 del d. lgs. 165/2001, ai compensi percepiti dai dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Ministero delle Finanze) che vengono nominati nel Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del DPR 1034/1984, si osserva quanto segue. Gli incarichi soggetti al regime dell' onnicomprensività sono stati definiti dalla direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 1° marzo 2000, la quale, dopo aver ribadito che nelle prestazioni ricadenti nel regime dell'onnicomprensività è compreso qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, precisa che "s'intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di società controllate da società a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione. Sono invece esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati, non rientranti nelle ipotesi di cui sopra". Il legislatore del d.lgs. n.165/2001, nell' individuazione delle tipologie degli incarichi, ha seguito un criterio di natura oggettiva, che è stato successivamente puntualizzato nella direttiva ministeriale sopra citata. Nella fattispecie in esame l' incarico deve necessariamente essere conferito a dirigenti dell' amministrazione che ha il compito di designare i componenti, fattispecie questa che rientra a pieno titolo nelle ipotesi descritte dalla normativa citata. La scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione, da nominare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, infatti, non può che essere effettuata, per espressa e specifica previsione normativa, tra i dirigenti dello stesso Ministero. L'incarico è conferito in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare il rispetto della economicità della gestione, la regolarità della contabilità e dell'amministrazione.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico