Limiti all’ammissibilità dei rimborsi spese nell’ambito di incarichi conferiti a soggetti in quiescenza

Parere in merito al rimborso delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza

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  • Massima

DFP-0011681-P-22/02/2021

Alla Provincia (omissis)

e p.c.   Al Ministero dell’economia e delle finanze

Ragioneria generale dello Stato

I.G.O.P.

Oggetto: Parere in merito al rimborso delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza - Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si fa riferimento alla nota protocollo (omissis), acquisita in pari data al protocollo DFP (omissis), con la quale si chiede un parere circa la possibilità di riconoscere un rimborso delle spese sostenute da parte di un soggetto in quiescenza, cui è stato conferito un incarico gratuito nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Nello specifico vengono posti due quesiti:

  1. se sia riconoscibile il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’ente e viceversa, debitamente documentati e rendicontati;
  2. se, altresì, sia possibile assentire i rimborsi per le eventuali missioni autorizzate per conto dell’ente.

In generale, come noto, la disposizione contenuta nel comma 9 (nota 1) del citato articolo 5, nell’imporre il divieto di remunerazione per le cariche e gli incarichi individuati dalla norma da parte di soggetti in quiescenza, consente l’espletamento di tali incarichi o cariche a titolo gratuito, con il limite della durata annuale solo per quelli dirigenziali e direttivi.

In relazione al primo quesito, deve constatarsi come la norma preveda che “devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.”. Il tenore letterale della disposizione consente quindi alle amministrazioni interessate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, purché nel rispetto di due specifiche condizioni:

  • la prima attiene al limite dell’importo rimborsabile, per la cui determinazione la norma fa espresso rinvio agli organi competenti delle amministrazioni interessate. In tale contesto, quindi, le amministrazioni - sulla base di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica - avranno cura di determinare i limiti ed i criteri di eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci ammissibili a rimborso che ai criteri ad esse riferiti, dovendosi, in ogni caso, escludere la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.
  • la seconda è riferita alla necessità che tali rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa

Con riferimento specifico alle spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’ente, l’amministrazione dovrà quindi valutare se prevedere tale tipologia di spesa ed i limiti entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di accedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.

Per quanto concerne il secondo quesito, appaiono assentibili, pur sempre nell’ambito del quadro normativo specifico di riferimento, eventuali spese per l’espletamento di missioni, che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate, riferirsi ad attività effettuate per conto dell’Ente ed attenersi puntualmente al mandato dell’incarico.

Quanto sopra in termini di indicazioni generali, competendo sempre all’amministrazione richiedente, in autonomia e nell’esercizio delle proprie funzioni, la decisione da assumere in ordine alle modalità applicative delle norme interpretate, relativamente alla specifica situazione che ha originato il quesito.

La presente nota è rivolta per conoscenza anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per eventuali ulteriori considerazioni in merito.

Il Direttore dell’Ufficio
F.to   Riccardo Sisti

 

[1] “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.