DPR del 31 dicembre 2020

Autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2020/2021, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 427 unità di personale docente, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia, nonché l’assenso all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021 - Reg.ne - Prev n. 263
Pubblicato in GU Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2021

Versione testuale del documento

Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito, e in particolare l’articolo 3- quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, nonché le abrogazioni disposte dall’articolo 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e che estende fino all’anno accademico 2020/2021 il termine per la maturazione del requisito dell’esperienza di insegnamento per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di cui al comma 655 dell’ articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti, di incarichi di insegnamento;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

VISTO il successivo comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

CONSIDERATO che il predetto comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che, nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

VISTO il comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’articolo 1 che prevede, tra l’altro, che i commi da 360 a 364, relativi alle modalità semplificate di reclutamento e validità delle graduatorie di concorso, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 27dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’articolo 1, comma 147-bis, che prevede che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano, tra l’altro, alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3, che prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la nota del 13 agosto 2020, prot. n. 3187, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2020/2021, complessivamente n. 427 docenti, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia, nonché all’accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 13 agosto 2020, prot. n. 3187, il Ministro dell’università e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2020/2021 sono pari a n. 1.429, di cui n. 1.320 di I fascia e n. 109 di II fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2020 sono stimate in n. 319 unità di personale docente, di cui n. 291 di I fascia e n. 28 di II fascia e che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto D.P.R. n. 143 del 2019, per il 92,37% per l’assunzione di docenti di I fascia e per il 7,63% per docenti di II fascia;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 3187 del 13 agosto 2020, il Ministro dell’università e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad € 5.406.502,73, che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentirà il passaggio alla I fascia di n. 332 docenti di II fascia;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 22 ottobre 2020, prot. n. 16940, con la quale si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 12 ottobre 2020, prot. n. 203004, recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2020/2021, di n. 427 docenti, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia, di cui alla predetta nota prot. n. 3187 del 13 agosto 2020, ed altresì all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al suddetto comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

RITENUTO, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2020/2021, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 427 unità di personale docente, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia, e di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A:

Articolo 1

1. Il Ministero dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2020/2021 di n. 427 unità di personale docente, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia.

2. Il Ministero dell’università e della ricerca è altresì autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Articolo 2

1. Il Ministero dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, Addì 31 dicembre 2020

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021 - Reg.ne - Prev n. 263