DPR del 7 ottobre 2013

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VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, per il medesimo comparto, l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il quale nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l' articolo 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

VISTO l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed, in particolare, l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica e, in particolare, il comma 7, secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO l'articolo 399 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, il comma 1 secondo cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo articolo 401 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10 luglio 2013, n. 7090, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2013/2014, all'assunzione di n. 564 dirigenti scolastici, nonché al trattenimento in servizio di n. 112 dirigenti scolastici;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7382, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2013/2014, al trattenimento in servizio di ulteriori n. 3 dirigenti scolastici;

CONSIDERATO che, come comunicato con la citata nota n. 7382 del 17 luglio 2013, sulla base dei dati forniti da parte degli Uffici scolastici regionali alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risulta che i posti dirigenziali vacanti e disponibili al 1° settembre 2013 sono quantificati in n. 1.124 unità;

PRESO ATTO che alle carenze di organico rappresentate si è dovuto sopperire mediante l'attribuzione di una notevole quantità di reggenze e incarichi di presidenza;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze- Ufficio legislativo Economia- del 21 agosto 2013, n. 10592, con la quale viene espresso parere favorevole in merito all'assunzione e al trattenimento in servizio di un numero complessivo di n. 672 unità di dirigenti scolastici, precisando che il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha, in ragione dell'urgenza, inviato il proprio parere favorevole con nota del 12 agosto 2013, n. 68642;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2013/2014, all'assunzione di n. 11.268 unità di personale docente ed educativo e di n. 3.730 unità di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio, ribadendo, altresì, la precedente richiesta di autorizzazione ad assumere le unità il personale ATA per l'anno scolastico 2012/2013;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -Ufficio legislativo  Economia- del 21 agosto 2013, n. 10587, con la quale viene espresso parere favorevole all'assunzione delle sole n. 11.268 unità di personale docente ed educativo richieste, mentre per il personale ATA, vengono richiesti ulteriori elementi informativi circa la disponibilità effettiva, al netto di esuberi, dei posti e la loro distribuzione territoriale e professionale;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'articolo 9, comma 19, del sopra richiamato decreto-legge n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", ed in particolare l'articolo. 1, comma 1, lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

RITENUTO di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On.le Gianpiero D'Alia»;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili:

  • n. 672 unità di dirigenti scolastici, comprensive dei trattenimenti in servizio;
  • n. 11.268 unità di personale docente ed educativo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 7 ottobre 2013

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 - Registro n.9 - Foglio n. 241