Parere n. 193/04

Applicazione dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel caso di stipulazione di contratti di formazione e lavoro

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Oggetto: richiesta parere in merito all'applicazione dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel caso di stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

SINTESI: Ove le amministrazioni pubbliche intendano stipulare contratti di formazione e lavoro, la comunicazione di cui all'art.34 bis del d.lgs. n.165 del 2001 deve essere effettuata precedentemente al momento dell'attivazione della procedura concorsuale per coprire i posti con contratto di formazione e lavoro.

Si fa riferimento alla lettera del 18 marzo 2004, prot. n.3600, in cui viene chiesto un parere in merito all'operatività dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, in relazione alla stipulazione dei contratti di  formazione e lavoro. Al riguardo, in primo luogo, la stipulazione del contratto di formazione e lavoro è normalmente finalizzata al mantenimento in servizio del lavoratore dopo lo svolgimento del periodo formativo, in considerazione della sua precipua funzione, che ne rappresenta allo stesso tempo l'utilità. La circostanza si desume anche dalle previsioni legislative (art.8, comma 6, l. n.407 del 1990) e contrattuali (art.3 del CCNL regioni - autonomie locali stipulato il 14 settembre 2000), secondo cui l'amministrazione può ricorrere nuovamente a tale contratto solo nel caso in cui abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia scaduto nei 24 mesi precedenti.

Inoltre, nel momento in cui si procede alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, non sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di attivare una nuova procedura concorsuale pubblica, poiché tale adempimento deve essere soddisfatto nella fase antecedente, di selezione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro. Ai fini della trasformazione, pertanto, le amministrazioni procedono di regola all'accertamento selettivo ed alla valutazione del livello di idoneità acquisito dai lavoratori, con riferimento al contenuto professionale dei posti da conferire. Sulla base di quanto detto, si ritiene che l'obbligo di effettuare la comunicazione previsto dall'art.34 bis del d.lgs. n.165 del 2001 debba essere adempiuto preventivamente alla procedura concorsuale per la selezione dei candidati con cui stipulare il contratto formativo.

Si rammenta, comunque, che le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali debbono effettuare le comunicazioni relative all'avvio di procedure di assunzione di personale alle competenti strutture provinciali o regionali (art.34, comma 3, del d.lgs. n.165 del 2001), che verificano la situazione nei propri elenchi di dipendenti da assegnare e, se non sussiste personale corrispondente alla richiesta, rimettono la questione al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, accertata l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale rispondente alle esigenze evidenziate, ne dispone l'assegnazione. Pertanto, la valutazione circa l'assegnazione di personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica è preceduta dalla preventiva valutazione ad opera delle competenti strutture, con la conseguenza che la comunicazione deve essere indirizzata alle stesse, oltre che, per conoscenza, a questo Dipartimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro