Parere Uppa n.4/06

Requisiti in materia di accesso alla qualifica di dirigente previsti dall'art. 28 del decreto legislativo n.165/2001.

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Roma, 6 febbraio 2006

n. UPPA 4/06

All' azienda sanitaria locale Avellino 1 
Direzione Generale 
Via Cardito - 83031 - Ariano Irpino (AV)

Sintesi: Con la risposta del 6 febbraio 2006 il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubblica Amministrazione- ha chiarito che restano fermi i requisiti in materia di accesso alla qualifica di dirigente previsti dall'art. 28 del decreto legislativo n.165 del 2001. Com'è noto la normativa di riferimento per quanto concerne l'accesso alla dirigenza é prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 165 del 2001. Nel merito si rappresenta che possono essere ammessi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: "i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (DL/L) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea"; i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito del corso - concorso con un periodo di servizio ridotto a quattro anni; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art 1, comma 2, del dlgs  165/2001 muniti di laurea (DL/L) che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; infine sono ammessi anche coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea (DL/L). Al riguardo si precisa che il rinvio all'art. 27 del citato decreto legislativo 165/2001, quindi, l'ambito di autonomia regolamentare e organizzatoria riconosciutagli dall'ordinamento, si riferisce alla marginale possibilità riconosciuta a tali Enti di poter prevedere nel proprio regolamento di accesso "esperienze lavorative anche presso strutture private", senza alcuna possibilità di deroga rispetto ai principi generali fissati in materia di concorsi pubblici. 

Oggetto: richiesta di parere in merito alla possibilità per codesto ente di poter ammettere alla partecipazione di un concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza di un dipendente con qualifica di collaboratore amministrativo, cat. D, che abbia prestato servizio presso un Consorzio provinciale a totale capitale pubblico.

In merito alla richiesta di parere del 10 ottobre 2005 si rappresenta che il quadro normativo di riferimento dell'ordinamento è dato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, e dall'art. 28 del medesimo decreto. L'accesso alla dirigenza per le regioni ed enti locali va regolamentato nell'ambito della rispettiva autonomia prevedendo le specificità connesse al proprio settore e alla propria amministrazione come previsto dall'art. 27 del d.lgs 165/01. In via preliminare è opportuno precisare che tale operazione  interpretativa vale ed assume rilievo solo in relazione specifica alla categoria e qualifica professionale del dipendente - coll.amm.vo cat. D - e non rileva, invece, in relazione alle figure professionali di soggetti che hanno ricoperto un incarico di collaboratore di staff, questo perché, come è noto sia la normativa degli enti locali che quella delle amministrazioni statali (D.lgs 267 del 2000 e il D.lgs 165 del 2001) prevedono una netta distinzione tra le competenze spettanti agli organi politici e quelle concernenti le attività di gestione vera e propria, che restano riservate ed affidate esclusivamente agli organi amministrativi. In relazione alla possibilità per l'ente in questione di poter ammettere alla procedura selettiva un collaboratore amm.vo, incardinato nell'organico presso un Consorzio provinciale a totale capitale pubblico, trasformato in S.P.A. a totale capitale pubblico ai sensi del D.lgs 422 del 1997, si rappresenta quanto segue. Come è noto la normativa di riferimento per quanto concerne l'accesso alla dirigenza é prevista dall'art. 28  del decreto legislativo 165 del 2001. Nel merito si rappresenta che possono essere ammessi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: "i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (DL/L)1, che abbiano compiuto  almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea"; i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito del corso - concorso con un periodo di servizio ridotto a quattro anni; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art 1, comma 2, del dlgs 165/2001 muniti di laurea (DL/L) che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; infine sono ammessi anche coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea (DL/L). 

Ciò posto si ritiene che, in assenza dei suindicati requisiti, nel caso in questione i soggetti interessati non rientrano nelle ipotesi contemplate dall'art 28 del decreto legislativo 165 del 2001, tuttavia, codesta amministrazione, tenuto conto del citato art 27 del D.lgs.165/2001, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ammettere alla selezione tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzatoria riconosciutagli dall'ordinamento vigente mediante espressa previsione nel proprio regolamento interno. Infine, in merito alla questione relativa al possesso del diploma di specializzazione in scuole riconosciute, si rappresenta che oggi non è possibile riconoscere detti titoli non essendo state individuate ancora le scuole con il DPCM previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 165 del 2001. 

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro

Vedi Circolare n. 04/05 in merito alla questione relativa al riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente nella p.a.