DPCM 10 marzo 2011

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VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

VISTO l'articolo 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'articolo l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

VISTO l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

VISTO l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzato rie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

VISTO il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011;.

VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

VISTO il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTE le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonché i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

TENUTO CONTO che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato;

VISTO l'articolo 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle  modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

CONSIDERATO che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010, registro 10, foglio 389, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute e l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, per n. 2 unità di personale, per un onere pari a €119.867,28,  n. 9 unità di personale, per un onere pari a € 539.402,76 e n.7  unità di personale, per un onere pari a € 419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 nonché il divieto di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010.

2.L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della salute e all'INAIL di cui al comma 1 sostituisce quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni già effettuate i cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di unità assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1.

3.Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto.

4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze