DPCM recante autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad avviare due procedure concorsuali per il reclutamento di 5.116 IRC

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2232

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante “Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n, 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

VISTI, in particolare, l’articolo 1 della legge n.186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’articolo 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, della legge n.186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”;

VISTO l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l’anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il comma 2 dell’articolo 1- bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 2514 del 19 gennaio 2021, con la quale è richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.816 posti di personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029 per la scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

PRESO ATTO, altresì, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene comunicato che la prevista intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota dell’8 febbraio 2021, n. 26243, nella quale si richiedono ulteriori elementi informativi;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione, prot. n. 9488 del 3 marzo 2021, con la quale è trasmesso, con nota prot. n.7625 in pari data della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, il riscontro alla richiesta di ulteriori elementi informativi,

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021 che trasmette la nota, prot. n. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, nell’esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali per n. 5.116 unità;

RITENUTO di poter autorizzare l’avvio di procedure di reclutamento di cui l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per di un totale di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, On.le prof. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze
 

D E C R E T A
 

1. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 

Roma, 20 luglio 2021

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2232