DPCM 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272.
Pubblicato in GU n.147 del 27/06/2018

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 28, riguardante l’accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2-bis;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e, in particolare, l’articolo 7;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Decreto, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, recante, il primo, “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della  partecipazione ai concorsi”, il secondo, “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 5, che riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), art. 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTI i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione.

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Categorie di titoli valutabili.
1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

  1. titoli di studio universitari ed altri titoli;
  2. abilitazioni professionali;
  3. titoli di carriera e di servizio;
  4. pubblicazioni scientifiche

2. I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all’articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h).

3. Il valore complessivo dei titoli è determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

4. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli è determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.

Art. 3
Titoli di studio universitari ed altri titoli.

  1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;

b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2;

c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;

d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;

e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3;

f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5;

g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, DPR n. 70 del 2013, fino a punti 4;

h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, DPR n. 70 del 2013, fino a punti 6.

     2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore;

b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.

3.   I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

4.   I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d’esame.

Art. 4
Abilitazioni professionali.

1. Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, punti 8;

b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d’esame, punti  1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame;

c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame.

2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l’ammissione al concorso.

Art. 5
Titoli di carriera e di servizio.

  1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2, comma 1, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a  3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita,  anche ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale.

b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale;

c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell’incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, è attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale;

d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all’attinenza, desumibile dalle materie d’esame.

2.  I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso    organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti princìpi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.

5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all’articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.

Art. 6
Pubblicazioni scientifiche.

  1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d’esame.
  2. Il bando potrà limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato può produrre.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1187