DPCM 21 giugno 2021

Autorizzazione al Ministero dell’Interno ex AGES ad avviare procedure concorsuali per 174 segretari comunali

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 - Reg.ne – n. 2071
Pubblicato in GU Serie Generale n. 210 del 2 settembre 2021

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l’altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l’articolo 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, trasmesso con nota n. 15652 in pari data, con cui il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l’autorizzazione a bandire un corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali e a procedere alle conseguenti assunzioni di n. 174 unità di segretari comunali;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data risultano in servizio n. 2.511 segretari, di cui n. 2.323 titolari di sede, n. 84 in disponibilità, n. 62 in comando o altro utilizzo, n. 40 in aspettativa, n. 1 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.020;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data vi sono n. 84 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 2.697, di cui n. 2.034 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 565 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 74 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 13 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e n. 11 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.509 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.020 sedi di segreteria e i n. 2.511 segretari in servizio;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all’anno 2019, corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e le cancellazioni, risultano pari a n. 218 unità e che, pertanto la relativa facoltà assunzionale, per un numero di unità non superiore all’80 per cento, è pari a n. 174 unità;

CONSIDERATO che, a seguito dell’autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 residuano sul turn over 2018 n. 67 unità utilizzabili; 

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali.

2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta
Firmato il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 - Reg.ne – n. 2071
Pubblicato in GU Serie Generale n. 210 del 2 settembre 2021