Parere n.173/03

Corresponsione emolumenti per incarichi aggiuntivi a Dirigenti di prima e seconda fascia

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1 aprile 2003

Al Ministero delle Comunicazioni
Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni

Oggetto: Corresponsione emolumenti per incarichi aggiuntivi a Dirigenti di prima e seconda fascia

Sintesi: la partecipazione dei dirigenti dei vari Ministeri al Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni è in funzione di un mandato di rappresentanza degli interessi della propria amministrazione; pertanto, si applica il principio dell'onnicomprensività.

In risposta alla nota n. CST/044 del xx xx 2002, pervenuta all'Ufficio scrivente dall'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, con la quale si chiede di conoscere la corretta applicazione dell'art.24, comma 3, del d.lgs. 165/2001, si fa presente quanto segue. La disposizione in oggetto stabilisce un principio di carattere generale, che si applica al personale dirigenziale, secondo il quale il trattamento economico determinato dai contratti collettivi e dal contratto individuale di lavoro remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione del proprio ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di servizio o su designazione della stessa. La normativa citata delinea l'ambito di applicazione oggettiva: incarichi conferiti in virtù di un nesso funzionale e di servizio che il dirigente designato o nominato ha con l'amministrazione che rappresenta in seno a organismi, comitati, organi collegiali.

Nel caso dei componenti del Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, secondo la disposizione contenuta nel DPR 27 ottobre 1994, n.632, che disciplina la composizione del Consiglio stesso (art. 2), è di tutta evidenza che la partecipazione dei dirigenti dei vari Ministeri sia in funzione di un mandato di rappresentanza degli interessi della propria amministrazione e pertanto nei casi in questione si applica il principio dell'onnicomprensività. Non rileva, ai fini della determinazione dell'applicabilità del principio, la collocazione in posizione di fuori ruolo del dirigente presso un'altra amministrazione.

Per quanto riguarda il personale dirigenziale non contrattualizzato, occorre prendere in esame gli ordinamenti di ciascun settore di appartenenza.

Si può, comunque, ritenere che per i Prefetti e ai Diplomatici il principio di onnicomprensività trovi applicazione in ragione dell'equiparazione del trattamento economico, rispettivamente ai sensi del D.P.R. 316/2001 e del D.P.R. 114/2001. Per quanto riguarda, invece, i componenti del Consiglio appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, che rivestono la qualifica di dirigente od equiparati, la disciplina dell'onnicomprensività non trovi applicazione, ai sensi della specifica normativa di settore.

Da ultimo, per dare risposta alla parte che va sotto il punto 5 del quesito, occorre rifarsi all'ordinamento dell'Autorità indipendente e alla sua autonoma disciplina in materia.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico