Introduzione - 29 febbraio 2016

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Censimento delle auto di servizio

Il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, ha realizzato il Censimento delle auto di servizio per l’anno 2015 delle pubbliche amministrazioni, come previsto dal D.P.C.M. 25 settembre 2014. L’attuale pubblicazione contiene l’aggiornamento dei dati pervenuti dalle amministrazioni alla data del 29 febbraio 2016.

Il censimento

L’articolo 4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014 prevede che “Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione”.

Escluse dal censimento sono le autovetture adibite ad usi particolari, definiti dallo stesso D.P.C.M. che all’articolo 1 individua i servizi rispetto ai quali le disposizioni non trovano applicazione (autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero).

Deve, inoltre, evidenziarsi che rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti l’uso delle autovetture di servizio e delle autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.

I dati

I dati del Censimento pubblicati all’inizio del mese di febbraio 2016 sono quelli rilevati al 31 dicembre 2015. Alla data della precedente pubblicazione, era stato dato termine alle amministrazioni fino alla fine del mese di febbraio 2016 per integrare i dati mancanti.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 4 del D.P.C.M. stabilisce che nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione, si incorre nel divieto di effettuare spese complessive annuali per un ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

I dati riportati nelle tabelle che seguono evidenziano:

- il numero complessivo di autovetture utilizzate da ciascuna amministrazione;

- il titolo di possesso delle vetture stesse (comodato, leasing, noleggio con e senza conducente, proprietà);

- le modalità di utilizzo, distinguendo tra autovetture con autista, sia ad uso esclusivo, sia non esclusivo, ed autovetture a disposizione di uffici e servizi senza autista.

Dai dati di sintesi per le singole amministrazioni si rileva che il numero di gran lunga maggiore di autovetture è rappresentato da quelle a disposizione di servizi ed uffici, senza autista dedicato a tale mansione, necessarie per lo svolgimento delle attività di servizio e di carattere operativo specifiche di ogni amministrazione.

Gli obblighi di riduzione

Il D.P.C.M. 25 settembre 2014 ha, inoltre, disciplinato gli obblighi di riduzione del numero delle autovetture di servizio - non dedicate allo svolgimento di attività di servizio di carattere operativo - in uso presso le amministrazioni centrali dello Stato, adempiendo in tal modo alla previsione dell’articolo 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66.

L’articolo 2 del D.P.C.M. ha limitato a cinque il numero massimo di tali vetture per le amministrazioni centrali. Un’ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di durata dell'incarico, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

Il numero consentito di autovetture può essere derogato solo in relazione all’esistenza di contratti di locazione e noleggio, in corso alla data di pubblicazione del D.P.C.M., e fino alla loro naturale scadenza.

Per quanto riguarda le Regioni e gli Enti locali, il 17 dicembre 2015 è stato siglato in Conferenza Unificata un Accordo in cui si prevede che entro il 31 dicembre 2016 sia operata una riduzione delle autovetture di servizio con autista, per il trasporto di persone, in misura pari al 25% rispetto alle autovetture disponibili alla data dell’accordo. La riduzione non dovrà comportare l’adozione di limiti numerici comunque inferiori a quelli previsti per le amministrazioni centrali dall’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M., in relazione alle unità di personale in servizio presso ciascuna amministrazione.

In base all’accordo, i limiti non si applicano per le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per i servizi di trasporto scolastico e per quelli svolti nell’area tecnico-operativa o di vigilanza.

Anche per tali amministrazioni sono fatti salvi i contratti di locazione e noleggio, fino alla loro naturale scadenza.