Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione
20 luglio 2012
Circolare n. 7/12
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0029981 P- del 20/07/2012
A tutte le Pubbliche amministrazioni
Sede
Oggetto: Ambito di applicazione delle disposizioni
introdotte dell'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
1. Inquadramento.
Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in
ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, d.l. 9 febbraio
2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di
identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua
entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente
al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica
dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.
E' bene precisare che il citato art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non
deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di
riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati)
se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al
quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che
residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo
(ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il
giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la
data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza
i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di
chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade
il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il
rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20
ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.
E' utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art.
7, d.l. n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o
rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di
validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio
2012 (data di entrata in vigore del decreto legge), cessa alla data
di naturale scadenza e non a quella del compleanno del
titolare.
Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che
prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o
di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi
integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7,
d.l. n. 5 perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le
singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo
riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della
sua entrata in vigore.
Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, d.l. n. 5
del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento
rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28
luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è
limitato a modificare la durata di validità delle stesse,
portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina
della scadenza prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai
commi 1 e 2 dell'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata
generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.
La disposizione introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non
contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva
2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006,
che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida
(categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa
fino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).
Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al
periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto
alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par.
d). In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata
la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la
"data di scadenza della patente o un trattino se la validità è
illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2,
lettera c)". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario
non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati
nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel
riquadro relativo alla data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quella
di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con
l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente
il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle
patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e
quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o
rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la
data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della
scadenza.
Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012
non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada
normativa speciale che deroga a quella generale.
Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma
generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art.
7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in
ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle
regole previste dal Codice per la strada della patente. E' infatti
solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la
scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.
Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti
di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del
2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie
superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura
ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica
legale. Naturalmente l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non si applica
neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di
cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005,
n. 286, non avendo questa natura di documento di identità. Si
tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale
necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività
di carattere professionale legata all'autotrasporto.
In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del
2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che
hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di
categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio
reso dalla Commissione medica legale.
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione