Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa
pubblica a servizi invariati"
(spending review)
La revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni
- Limiti alle assunzione nelle pubbliche amministrazioni
- Auto Blu - Buoni Pasto - Ferie
- Anticorruzione
La revisione degli assetti organizzativi delle
amministrazioni pubbliche centrali
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
previste misure di riduzione:
a) degli uffici dirigenziali, di
livello generale e di livello non generale e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le
tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per
cento di quelli esistenti;
b) delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale. Per gli enti di
ricerca la riduzione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale non si applica ai ricercatori ed ai
tecnologi.
1.1. I criteri selettivi nella
revisione degli assetti organizzativi
- Le riduzioni previste non avverranno secondo il tradizionale
criterio del taglio lineare, ma con criteri selettivi.
Conseguentemente per alcune amministrazioni la misura potrà essere
inferiore alle percentuali previste, anche in considerazione
delle specificità delle singole amministrazioni, a
condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche da parte di una
altra amministrazione.
- Settori esclusi. Sono esclusi dal programma di riduzione le
strutture ed il personale del comparto della scuola e degli AFAM,
per cui restano valide le specifiche discipline di settore. Sono,
altresì, esclusi, le strutture e il personale del comparto
sicurezza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale
amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e il personale
della magistratura, dei procuratori e degli avvocati dello
Stato.
- Intervento specifico su Forze armate. E' previsto anche un
taglio degli organici delle Forze Armate che dovranno ridurre il
totale generale in misura non inferiore al 10 per cento
1.2 Procedura di revisione degli assetti organizzativi e
principi di razionalizzazione
Alle riduzioni degli uffici e delle dotazioni organiche si
provvede con uno o più dPCM che opereranno le
riduzioni selettive previste.
Ogni amministrazione dovrà poi adottare un regolamento
organizzativo di riassetto e riordino delle competenze degli
uffici, eliminando eventuali duplicazioni e
procedendo alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali. Dovranno, inoltre, essere riorganizzati gli
uffici con funzioni ispettive e di controllo. La rete
periferica dovrà essere ridefinita su base regionale o
interregionale, procedendo alla unificazione delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la
gestione del personale e dei servizi comuni, anche attraverso la
conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni e ricorrendo a strumenti
di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane.
Le amministrazioni, infine, dovranno procedere alla tendenziale
eliminazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca ovvero
quelli a cui non corrisponda la titolarità di uffici
dirigenziali.
1.3 Assorbimento delle eccedenze
Avvio procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 suddiviso in varie fasi.
La prima di queste fasi evoca interventi analoghi del settore
privato a cui si ricorre in caso di ristrutturazione delle aziende.
Gli esodi, in particolare, sono strumenti di accompagnamento dei
lavoratori privati al conseguimento del trattamento pensionistico
che, tuttavia, hanno un costo.
Nel settore pubblico la misura di assorbimento dell'eccedenza
non costituisce un vero e proprio prepensionamento ma solo
una proroga dell'applicazione dell'ordinamento giuridico
previgente che, comunque, non si applica indiscriminatamente ma
solo nei confronti di coloro che sono in situazione di
eccedenza.
Avvio procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 suddiviso nelle seguenti fasi
a) La prima già descritta
consiste perciò nel collocamento a riposo di
lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi secondo l'ordinamento previgente al d.l.
201/2011 con possibile maturazione dei requisiti fino al 31
dicembre 2014 e con possibile slittamento della liquidazione del
trattamento di fine rapporto al momento di maturazione del
requisito pensionistico secondo la normativa ad oggi vigente
;
b) Per coloro che non
posseggono i requisiti di cui al punto precedente si avvia un
percorso di mobilità guidata, intesa alla
ricollocazione presso uffici di altre amministrazioni. Si procede
con dPCM, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni.
c) Qualora non sia possibile
la ricollocazione, sempre previo esame con le organizzazioni
sindacali, che deve comunque concludersi entro trenta giorni, si
procede con l'utilizzo di forme contrattuali a tempo
parziale del personale non dirigenziale in proporzione
alle eccedenze e con graduale riassorbimento all'atto delle
cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a
compensazione i contratti di tempo parziale del restante
personale.
Avvio procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 suddiviso nelle seguenti fasi
… segue …
Nel caso in cui le procedure di cui sopra non consentano
l'assorbimento delle eccedenze, si procede con la dichiarazione di
esubero e con il collocamento in disponibilità per un massimo di 24
mesi e con trattamento economico pari all'80% di quello
fondamentale. In caso di mancata ricollocazione di tale personale
mediante mobilità si arriva al licenziamento.
- 1. La revisione degli assetti
organizzativi di enti locali - Valore medio nazionale
Parametri di virtuosità per la determinazione
delle dotazioni organiche degli enti locali. Fermi
restando i vincoli assunzionali, con dPCM da emanare entro il 31
dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità
per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
tenendo conto del rapporto tra dipendenti e popolazione
residente.
Valore medio nazionale
A tal fine è determinata la media nazionale del
personale in servizio presso gli enti, considerando
anche le unità di personale in servizio presso le
società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo,
del citato d.l. 112/2008.
Scostamento dal valore medio nazionale e
sanzioni
Dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino
collocati ad un livello superiore del 20% rispetto
alla media non possono effettuare assunzioni a
qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40% rispetto alla media
applicano le misure in materia di dotazioni organiche previste per
le altre amministrazioni dal decreto-legge.
- 2. Limiti alle assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni
Turn-over e modalità di computo delle
cessazioni
Slitta al 2016 il superamento del regime limitativo delle
assunzioni a tempo indeterminato: facoltà assunzionali al 20% per
tutte le pubbliche amministrazioni nel triennio 2012-2014, del 50%
nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016
Le cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità e
dall'applicazione della disposizione sui pensionamenti d'ufficio
non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over
Assunzione dall'esterno di funzionari
Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente
utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di
livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e Segretari comunali e provinciali
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
le CCIAA possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del
50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a
decorrere dall'anno 2016
A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore
all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno
precedente
Divieto di assunzioni nelle Province
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province è fatto
divieto alle stesse di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato.
2. Limiti alle assunzioni nelle società
pubbliche
Dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre
2015, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle
pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni limitative
delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante
Dall'anno 2013 le società pubbliche possono avvalersi di
personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno
2009
Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti delle società
pubbliche, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello
ordinariamente spettante per l'anno 2011.
Altre misure di contenimento della spesa e in tema di
lavoro pubblico
Auto blu
A decorrere dall'anno 2013, è ridotta, al 50 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2011, la spesa per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, incluse le autorità
indipendenti, e le società dalle stesse amministrazioni
controllate.
La disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Le eventuali violazioni delle nuove disposizioni sono
valutabili ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
Il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto
alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre
amministrazioni, dovrà essere restituito con decorrenza
immediata alle amministrazioni di appartenenza.
Per il restante personale è prevista l'assegnazione a mansioni
differenti.
Le disposizioni introdotte costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza.
Buoni pasto
A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti,
non potrà superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di
avere applicazione ed i relativi contratti già stipulati dalle
amministrazioni sono adeguati alla presente disposizione, anche
eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo
contrattuale complessivo previsto. I risparmi costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
Obbligo di godimento delle ferie
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
incluse le autorità indipendenti, dovranno essere obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non
daranno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi.
Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del decreto legge.
Limiti al conferimento di consulenze da parte delle
pubbliche amministrazioni al personale collocato in
quiescenza
E' introdotto il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli
delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel
corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e
di consulenza.
Valutazione della performance dei dipendenti
pubblici
Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con dPCM, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i
criteri per la valutazione organizzativa e
individuale dei dipendenti pubblici, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto
legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.
Abrogazione della normativa in materia di vice
dirigenza
E' abrogato l'articolo 17-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Partecipazione sindacale
E' previsto che, nei casi in cui processi di riorganizzazione
degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni ne diano informazione, ai
sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali
rappresentative del settore interessato e avviino con le stesse un
esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle
modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni
dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità .
4. Anticorruzione
E' integrato l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 per cui i dirigenti di uffici dirigenziali
generali, fra l'altro, forniscono le informazioni
richieste dalla Civit per l'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo; provvedono al
monitoraggio delle attività nell'ambito delle
quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui
sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.