Rapporto della Commissione sul livellamento retributivo
Italia-Europa
(art. 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)
31 marzo 2012
INDICE
Sintesi della Relazione
Parte I - L'attività della Commissione
1. Mandato, composizione e lavori della Commissione
2. L'attività della Commissione
3. Le scelte metodologiche adottate dalla Commissione
3.1 Definizione del concetto di "trattamento economico
omnicomprensivo" e questioni connesse
3.2 Calcolo della media ponderata
3.3 Metodi per il trattamento dei dati mancanti
3.4. L'aggiornamento sulla base dell'indice dei prezzi
4. Sintesi dei risultati
4.1 Vincoli normativi all'imputazione di dati mancanti
4.2 Individuazione degli enti "omologhi" negli altri paesi
4.3 Disponibilità e qualità dei dati sulle retribuzioni
5. Conclusioni
Parte II - Allegati
SINTESI DELLA RELAZIONE
Premessa
La manovra per la stabilizzazione finanziaria (decreto legge 6
luglio 2011 n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111 -
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel
seguito DL98) ha previsto il livellamento retributivo Italia-Europa
per i deputati e senatori, per i membri di altri organi di rilievo
costituzionale, per i componenti gli organi di vertice di Autorità
e Agenzie e per le figure apicali delle rispettive amministrazioni
e delle amministrazioni centrali dello Stato, per i sindaci e i
consiglieri comunali, per i presidenti e i membri dei consigli
regionali e provinciali (allegato 1). A tal fine il decreto ha
previsto la costituzione di una Commissione che provveda alla
ricognizione e all'individuazione "della media ponderata rispetto
al PIL dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari
di omologhe cariche e incarichi nei sei principali Stati dell'Area
Euro riferiti all'anno precedente e aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza".
In particolare, la normativa stabilisce che:
- le determinazioni della Commissione "si
applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e,
comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non
siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del
presente decreto";
- la Commissione pubblichi i propri risultati
entro il 1° luglio di ogni anno. In prima applicazione, "tenuto
conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012".
La Commissione dura in carica quattro anni, è presieduta (per
legge) dal Presidente dell'Istat ed è composta da cinque esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante dell'Eurostat e un esperto
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La
partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Insediata il 1 settembre 2011, la Commissione ha seguito un piano
di lavoro articolato nelle seguenti fasi:
1) individuazione dei paesi sui quali calcolare
i valori di riferimento;
2) definizione del perimetro degli enti da
considerare;
3) individuazione degli enti "omologhi" negli
altri paesi;
4) individuazione del perimetro della dirigenza
pubblica da considerare;
5) definizione del concetto di retribuzione (e
del "costo" complessivo) al quale fare riferimento;
6) definizione della procedura da seguire per
raccogliere i dati necessari al calcolo delle medie
retributive;
7) raccolta dei dati attraverso i canali
diplomatici;
8) analisi dei dati ricevuti, ulteriori
approfondimenti e calcolo dei valori di riferimento.
Dal 1 settembre 2011 al 31 marzo 2012 la Commissione ha tenuto
nove riunioni plenarie; tra una riunione e l'altra i membri della
Commissione hanno svolto numerosi approfondimenti e analisi
istruttorie. La Commissione è stata coadiuvata nella sua attività
da una Segreteria tecnica composta da esperti di diverse
amministrazioni. Inoltre, in ciascuna delle Ambasciate italiane
operanti nei paesi considerati è stato designato un funzionario, il
quale ha svolto l'intenso e difficile lavoro di raccolta dei dati
per conto della Commissione, tenendo i rapporti con i competenti
ministeri identificati a seguito dello scambio di note ufficiali
inviate dalle Ambasciate.
Principali risultati
Le attività di raccolta e analisi dei dati sono subito apparse
molto più complesse e difficili di quanto si fosse, pur
cautelativamente, ipotizzato. Il 31 dicembre 2011 è stato reso
pubblico un primo Rapporto, al quale si rinvia per l'illustrazione
dei risultati raggiunti a quella data e dei problemi interpretativi
già allora incontrati. Alla fine di gennaio 2012 il quadro che
veniva emergendo dalla raccolta e dall'analisi dei primi dati,
molto frammentari e difficilmente confrontabili con la situazione
italiana, ha indotto la Commissione non solo a intensificare il
lavoro tecnico, ma anche a definire possibili soluzioni alla
mancanza di dati attraverso l'imputazione dei dati mancanti.
Tenuto conto dell'effetto giuridico "automatico" attribuito alle
medie retributive calcolate dalla Commissione, è stato formulato un
quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla
possibilità di procedere all'imputazione di dati mancanti. La
risposta, ricevuta il 16 marzo 2012, ha evidenziato l'impossibilità
di procedere in questo modo: infatti, tali imputazioni, sia pure
supportate da procedure statistiche robuste, non sono ritenute
rispondenti allo spirito del legislatore, il quale richiede la
disponibilità non di "trattamenti astrattamente computabili
applicando le norme in vigore nei sei Paesi, ma esattamente di
quelli 'percepiti', vale a dire effettivamente corrisposti".
Nonostante l'intenso lavoro svolto dalla Commissione nei mesi
scorsi, i vincoli posti dalla legge, l'eterogeneità delle
situazioni riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate
nella raccolta dei dati non hanno consentito alla Commissione di
produrre i risultati attesi. In particolare, va notato che la norma
istitutiva della Commissione sembra basata sulle ipotesi di:
- una perfetta corrispondenza tra la struttura
istituzionale e la struttura retributiva vigenti in Italia e quelle
vigenti negli altri paesi;
- la piena disponibilità delle autorità
nazionali a fornire i dati richiesti per ciascuna posizione con la
disaggregazione necessaria a calcolare una "retribuzione
omnicomprensiva" analoga a quella italiana;
- l'assenza di normative nazionali a tutela
della privacy dei titolari delle diverse posizioni che possano
impedire la trasmissione dei dati richiesti dalla
Commissione.
Tali ipotesi sono risultate, alla prova dei fatti, non confermate.
Infatti, come ampiamente documentato dalla Relazione:
· solo in nove casi su 30 è possibile stabilire
una buona corrispondenza tra le istituzioni e gli enti italiani e
quelle di tutti e sei i paesi considerati. Per 15 si riscontra la
presenza di enti "omologhi" soltanto in alcuni paesi o di enti solo
parzialmente omologhi, per altri 6 si riscontra l'assenza di enti
"omologhi" in tutti i paesi. Poiché l'interpretazione del dettato
normativo fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
impedisce l'uso di tecniche statistiche per la stima di dati
mancanti, nel caso si disponesse di dati per tutti i sei paesi, e
con la precisione richiesta dall'interpretazione appena richiamata,
il calcolo delle medie retributive sarebbe comunque possibile solo
per 9 enti su 30. Purtroppo, per nessuno dei 9 enti in questione è
stato possibile acquisire i dati per tutti e sei i paesi, né dati
con la precisione richiesta, né comunque dati ragionevolmente
affidabili sotto il profilo statistico;
· l'articolazione degli emolumenti corrisposti
ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali
componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, è marcatamente diversa tra paesi e
all'interno di ciascun paese. In alcuni casi l'emolumento è erogato
a titolo di rimborso, in altri casi è prevista l'incompatibilità
con altre cariche, in altri ancora tale incompatibilità non
sussiste. Di conseguenza, a parità di funzione, l'importo
dell'emolumento può variare notevolmente tra paesi, rendendo la
media scarsamente significativa;
· anche per ciò che concerne i livelli apicali
della dirigenza dei Ministeri e le posizioni presenti negli enti
locali è stata rilevata una forte variabilità, a causa della
diversità della struttura retributiva. In alcuni paesi, per ciascun
livello considerato (D1 e D2) esiste una variabilità in funzione
della posizione ricoperta, in altri no. In alcuni paesi il compenso
erogato si avvicina al concetto di "retribuzione omnicomprensiva"
tipico dell'ordinamento italiano, in altri mancano componenti
rilevanti di quest'ultima (ad esempio, i contributi sociali a
carico del lavoratore) o alcune tra queste non sono state trasmesse
alla Commissione (ad esempio, la retribuzione di posizione o quella
di risultato);
· nonostante l'impegno profuso anche dalle
amministrazioni degli altri paesi, i dati trasmessi alla
Commissione non sempre corrispondono a quanto previsto dalla
normativa italiana per il livellamento retributivo. Infatti, non
sempre i dati ricevuti si riferiscono alle effettive erogazioni di
competenza dell'anno 2010, ma a valori tabellari o a valori
"teorici" calcolati sulla base della normativa del paese, i quali
non considerano importanti elementi retributivi (come l'anzianità
di servizio, dove rilevante) o si riferiscono a valori privi di
alcune componenti (come la retribuzione di posizione o di
risultato) che possono incidere significativamente sugli importi
"effettivamente percepiti". Anche in questo caso, l'interpretazione
del dettato del DL 98/2011 impone il calcolo delle medie
retributive a partire da dati "effettivi" e non da dati "teorici",
il che impedisce, di fatto, l'espletamento dei compiti assegnati
alla Commissione;
· non tutti i dati richiesti sono stati
trasmessi dalle autorità nazionali, in quanto tutelati dalle
normative nazionali sulla privacy. In alcuni casi i dati sono stati
trasmessi solo ai fini dell'eventuale calcolo delle medie
retributive, ma è stato comunicato che essi, qualora si configurino
come dati individuali riferiti a una persona identificabile, non
possono essere pubblicati. In sintesi, la disponibilità delle
autorità estere a fornire i dati richiesti è risultata
diversificata a seconda dei paesi e degli incarichi considerati. A
tale proposito, si segnala che la formulazione della norma fa sì
che gli effetti giuridici derivanti dal calcolo delle medie
retributive dipendano dalla volontà di istituzioni ed enti dei sei
paesi in questione o dalla loro possibilità (anche alla luce
delle normative cui sono sottoposti), di trasmettere i dati
richiesti per le singole posizioni: ciò rende estremamente
problematico - prossimo all'impossibile - il calcolo delle medie, e
quindi dei "tetti" retributivi.
Infine, nonostante che, ai fini del calcolo delle medie
retributive richieste dalla normativa, la Commissione avesse
definito appropriati metodi statistici di imputazione di dati
mancanti, va notato come l'interpretazione del dettato normativo
fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non consenta di
procedere in tale direzione. Di conseguenza, nessun provvedimento
può essere assunto dalla Commissione per i fini previsti dalla
legge.
Per le motivazioni descritte in questa Relazione la Commissione
segnala al Governo l'opportunità di riconsiderare la normativa
vigente, la quale appare obbiettivamente di difficile (se non
impossibile) applicazione. A tale proposito, si segnala che la
normativa prevede, entro il 30 giugno 2012, la pubblicazione dei
dati riferiti all'anno in corso, operazione che richiederebbe
l'avvio immediato di una nuova raccolta di dati presso le autorità
nazionali dei sei paesi considerati.
Alla luce dell'esperienza maturata nel corso dei suoi lavori e
delle evidenti difficoltà incontrate nello svolgimento dei propri
lavori, anche a causa della formulazione della normativa vigente,
la Commissione ritiene doveroso rimettere il mandato ricevuto. Il
Presidente della Commissione, indicato dalla legge nel Presidente
dell'Istat, rimane necessariamente in carica. Qualora il Governo
ritenesse che la Commissione debba proseguire nei suoi lavori, lo
si invita ad esprimere tempestivamente il proprio orientamento,
anche procedendo ad una nuova nomina dei suoi membri.
PARTE I - L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
1. Mandato, composizione e lavori della Commissione
La manovra per la stabilizzazione finanziaria (decreto legge 6
luglio 2011 n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n.111 -
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel
seguito DL98) ha previsto il livellamento retributivo Italia-Europa
per i deputati e senatori, per i membri di altri organi di rilievo
costituzionale, per i componenti gli organi di vertice di Autorità
e Agenzie e per le figure apicali delle rispettive amministrazioni
e delle amministrazioni centrali dello Stato, per i sindaci e i
consiglieri comunali, per i presidenti e i membri dei consigli
regionali e provinciali (allegato 1). A tal fine il decreto,
all'articolo 1 comma 3, ha previsto la costituzione di una
Commissione che provveda alla ricognizione e all'individuazione
"della media ponderata rispetto al PIL dei trattamenti economici
percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi
nei sei principali Stati dell'Area Euro riferiti all'anno
precedente e aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute
nel Documento di economia e finanza".
In particolare, la normativa stabilisce che:
- le determinazioni della Commissione "si
applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e,
comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non
siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del
presente decreto" (art. 1, comma 6 del DL98);
- la Commissione pubblichi i propri risultati
entro il 1° luglio di ogni anno. In prima applicazione, "tenuto
conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012".
La Commissione governativa per il livellamento retributivo
Italia-Europa è stata istituita con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) 28 luglio 2011 (allegato 2), dura in
carica quattro anni, è presieduta dal Presidente dell'Istat ed è
composta da cinque esperti di chiara fama, tra cui un
rappresentante dell'Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione
europea) e un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e
pertanto i componenti della medesima non ricevono alcun compenso
per il lavoro svolto. La Commissione è attualmente formata dai
seguenti membri:
- Presidente: Prof. Enrico Giovannini,
Presidente dell'Istat e ordinario di Statistica economica nella
Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata";
- Membri:
1. Dott. Roberto Barcellan, rappresentante
dell'Eurostat;
2. Prof. Ugo Trivellato, emerito di Statistica
economica nella Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di
Padova;
3. Prof. Giovanni Valotti, ordinario di Economia
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche dell'Università
Bocconi di Milano;
4. Prof. Avv. Alberto Zito, ordinario di Diritto
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Teramo.
Il Prof. Avv. Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale
nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma
Tre", ha collaborato ai lavori della Commissione in qualità di
esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze fino al
3/2/2012, data nella quale si è dimesso per incompatibilità con
l'incarico governativo a cui era stato chiamato nel
frattempo.
La Commissione è stata coadiuvata nella sua attività da una
Segreteria tecnica composta da esperti di diverse amministrazioni
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istat, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ARAN, ecc.). Inoltre, in ciascuna
delle Ambasciate italiane operanti nei paesi considerati è stato
designato un funzionario (focal point), il quale ha svolto
l'intenso e difficile lavoro di raccolta dei dati per conto della
Commissione, tenendo i rapporti con i competenti ministeri
identificati a seguito dello scambio di note ufficiali inviate
dalle Ambasciate.
Dal 1 settembre 2011 al 31 marzo 2012 la Commissione ha tenuto
nove riunioni plenarie (1 e 16 settembre, 18 ottobre, 8 novembre,
22 dicembre 2011, 12 e 31 gennaio, 13 e 27 marzo 2012); inoltre,
sulla base dei programmi di attività di volta in volta definiti in
sede plenaria, tra una riunione e l'altra i membri della
Commissione hanno svolto numerosi approfondimenti e analisi
istruttorie. La Segreteria tecnica ha lavorato alla raccolta e
all'elaborazione dei dati, informando i membri della Commissione
degli avanzamenti e interagendo in via continuativa con questi
ultimi per affrontare le numerose difficoltà che emergevano dal
rapporto con le autorità dei singoli paesi.
Ai membri della Segreteria tecnica e ai focal point va il
ringraziamento della Commissione per il lavoro svolto.
2. L'attività della Commissione
Insediata il 1 settembre 2011, la Commissione ha seguito un piano
di lavoro che, in linea con quanto previsto dal DL 98/2011, si è
articolato nelle seguenti fasi:
1. individuazione dei paesi sui quali calcolare
i valori di riferimento;
2. definizione del perimetro degli enti da
considerare;
3. individuazione degli enti "omologhi" negli
altri paesi;
4. individuazione del perimetro della dirigenza
pubblica da considerare;
5. definizione del concetto di retribuzione (e
del "costo" complessivo) al quale fare riferimento;
6. definizione della procedura da seguire per
raccogliere i dati necessari al calcolo delle medie
retributive;
7. raccolta dei dati attraverso i canali
diplomatici;
8. analisi dei dati ricevuti, ulteriori
approfondimenti e calcolo dei valori di riferimento.
Il 31 dicembre 2011 è stato reso pubblico un primo Rapporto
sull'attività svolta nei quattro mesi iniziali, al quale si rinvia
per l'illustrazione dei risultati raggiunti a quella data e dei
problemi interpretativi già allora incontrati. In questa sede ci si
limita a riportare per memoria la tavola 1, che sintetizza le
difficoltà interpretative della normativa e a ricordare che:
· sulla base di quanto previsto dal DPCM di
istituzione e dei dati forniti dall'Eurostat riferiti all'anno
2010, i paesi da prendere a riferimento per il calcolo delle medie
dei trattamenti economici sono la Germania, la Francia, la Spagna,
i Paesi Bassi, il Belgio e l'Austria;
· la lista completa degli organismi cui si
riferisce l'art. 1, comma 1, del DL 98/2011 è stata individuata
sulla base dell'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato
dall'Istat (allegato 3). Nella categoria "amministrazioni centrali
dello Stato" (menzionate all'art.1, comma 2 del DL 98/2011), sulla
base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123 e del parere fornito al riguardo dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri (PCM), sono stati inclusi i Ministeri e la stessa PCM.
Infine, per l'articolazione degli enti locali, il lavoro svolto
dalla Commissione ha evidenziato che, a differenza di quanto
inizialmente ipotizzato, ai fini della rilevazione non è possibile
utilizzare la classificazione ufficiale stabilita dall'Eurostat a
fini statistici: si è quindi proceduto a individuare, per ciascun
paese, le istituzioni omologhe (tavola 2);
· per la definizione del perimetro della
dirigenza pubblica da considerare ai fini dell'applicazione
dell'art. 1, comma 2, del DL 98/2011, si fa riferimento a:
− organi non politici di vertice dell'ente
(Segretari Generali, Capi Dipartimento e assimilati);
− Capi di Gabinetto e responsabili di altri
uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;
− altri dirigenti di prima fascia non in
posizione apicale.
Tavola 1 - Difficoltà interpretative della normativa evidenziate
dalla Commissione
Testo normativo (commi) Dubbi
interpretativi
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può
superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di
omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per
i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può
superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai
componenti dei Parlamenti nazionali.
a) Il concetto di "trattamento
omnicomprensivo annualmente corrisposto" non è facilmente
riscontrabile negli altri paesi.
b) Per le posizioni che prevedono una parte
della retribuzione legata al risultato non è chiaro se il
riferimento debba essere la retribuzione originariamente
concordata, oppure quella definita ex-post, la quale può risentire
della decurtazione dovuta al mancato ottenimento dei
risultati.
c) Non è specificato se il PIL da considerare
per la ponderazione è a prezzi correnti (in euro) o se a parità dei
poteri d'acquisto.
d) Per i componenti del Parlamento la norma fa
riferimento al "costo" e non semplicemente al trattamento
omnicomprensivo, cosicché non è facile individuare quali siano le
voci da considerare.
e) Non è scontato che agli "organismi, enti e
istituzioni" italiani corrispondano analoghe istituzioni nei sei
paesi considerati. Vi possono essere, infatti, rilevanti differenze
nelle funzioni e/o nella configurazione giuridico-organizzativa (ad
esempio, funzione svolta da un dipartimento di un Ministero).
Occorre quindi individuare criteri per identificare organismi ed
enti "omologhi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai
segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima
fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici
a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai
fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo
si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a
carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle
predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni
di appartenenza. a) Il concetto
di "amministrazioni centrali dello Stato" non è chiaro.
b) Non è chiaro se le "indennità a carico delle
pubbliche finanze" debbano ricomprendere anche quelle ottenute per
la partecipazione in organi di amministrazioni pubbliche.
Per l'individuazione dei livelli occupazionali rilevanti si è
adottata la classificazione utilizzata dall'OCSE nell'indagine
"Compensation of Government Employees". Tale classificazione
consente, infatti, di superare i problemi che possono derivare
dall'eterogeneità delle classificazioni applicate nelle
amministrazioni pubbliche dei diversi paesi ed essendo già nota,
almeno per alcune delle amministrazioni di riferimento, riduce
potenzialmente i tempi necessari alla raccolta dei dati e il
rischio di errore. Con il termine "D1" si indicano i dirigenti
appartenenti alle prime due categorie sopra indicate, mentre con il
termine "D2" si indicano gli altri dirigenti di prima fascia non in
posizione apicale. L'indagine viene effettuata ogni due anni. Per
il 2010 lo studio sui livelli stipendiali ha riguardato alcuni
Ministeri (cioè un modesto sottoinsieme rispetto a quello previsto
dalla norma italiana) in un piccolo gruppo di paesi membri. Lo
studio è durato due anni ed è stato
Tavola 2 - Omologhi degli enti locali
Germania Francia
Spagna Paesi Bassi
Belgio Austria
Regioni Bundesländer
Régions Comunidades y ciudades autonomas
Provincies Provinces
Länder
Province Landkreis/Kreis
Départements Provincias
NO NO NO
Comuni Gemeinden Communes
Municipios
Gemeentes Gemeentes
Gemeinden
svolto con l'ausilio di referenti in ciascun paese. Ciononostante,
diversi paesi non hanno fornito i dati richiesti, ivi compresi
alcuni paesi rilevanti per il lavoro della Commissione, oppure
hanno fornito dati non comparabili. Peraltro, l'esperienza
dell'OCSE, nonché le difficoltà incontrate, dimostrano l'ampiezza e
la complessità del compito che la legge affida alla
Commissione.
Negli ultimi mesi del 2011 l'attività si è concentrata sulla
raccolta e l'analisi dei dati per le due tipologie di parlamentari:
deputati e senatori. A partire dall'inizio del 2012 l'attenzione è
stata rivolta agli altri enti e organismi. Numerose e rilevanti
difficoltà sono emerse sia per l'interpretazione della normativa
dei diversi paesi, sia per il reperimento e il trattamento dei
dati. Esse hanno richiesto l'elaborazione di soluzioni specifiche
di carattere statistico-metodologico, che potessero consentire di
giungere a dati ragionevolmente comparabili. Per affrontare tali
problematiche, la Commissione ha avuto numerose interazioni con i
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale è
stata anche consultata ufficialmente su aspetti e decisioni che
presentavano profili di particolare rilevanza istituzionale e
andavano al di là dei poteri della Commissione. La Commissione ha,
inoltre, proceduto nell'attività di verifica dei possibili "enti
omologhi" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del DL 98/2011: a tal
fine sono stati consultati gli enti italiani, così da giungere ad
una affidabile individuazione delle corrispondenze.
Nell'analisi dei risultati va sottolineato come la Commissione
abbia dovuto, di fatto, condurre in pochi mesi uno studio
internazionale comparato sul funzionamento delle strutture
pubbliche e degli organismi elettivi dei sei paesi considerati.
Inoltre, va notato come, nonostante l'eccellente lavoro svolto
delle Ambasciate italiane presso i sei paesi, la completezza dei
dati raccolti risente, in modo molto maggiore di quanto fosse
prevedibile, della maggiore o minore facilità del reperimento delle
informazioni richieste all'interno delle strutture governative
nazionali. Proprio alla luce dell'esperienza maturata, non si può
non rilevare che esiste un grado di accessibilità e trasparenza dei
dati relativi alle retribuzioni molto diverso a seconda del paese
(e dell'assetto della sua amministrazione pubblica) e del tipo di
organismo o ente. Ad esempio, alcuni paesi hanno fornito dati
relativi ad alcuni organismi o enti, mentre per altri hanno opposto
un rifiuto motivato in base alla tutela della privacy. Se, in
generale, si è riscontrato un buon grado di trasparenza per gli
aspetti retributivi per ciò che concerne i membri dei Parlamenti
nazionali, lo stesso non si può affermare per le strutture
ministeriali o per le altre istituzioni considerate. Infine, va
notato come la complessa struttura delle retribuzioni delle singole
posizioni, nonché l'assenza di un punto unico di raccolta delle
informazioni richieste, abbiano reso estremamente gravoso il
compito richiesto alle amministrazioni nazionali contattate dai
focal point.
Nelle sezioni successive vengono descritti il metodo approntato
per il calcolo delle medie ponderate richieste dalla normativa,
riprendendo ed approfondendo quanto già esposto nel primo Rapporto
della Commissione, le scelte definite per il trattamento dei dati e
la procedura seguita per la raccolta di questi ultimi.
3. Le scelte metodologiche adottate dalla Commissione
Prima di procedere all'illustrazione delle scelte di metodo
operate dalla Commissione per giungere a realizzare al meglio il
mandato conferitole, va segnalato che, come già anticipato, nel
corso dei lavori la Commissione ha richiesto formalmente alcuni
pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di
chiarire dubbi sull'interpretazione della normativa dalla cui
soluzione discendevano effetti molto diversi sullo svolgimento del
compito, propriamente tecnico, ad essa affidato. In questa parte
della Relazione verranno illustrate le conclusioni di carattere
tecnico alle quali è giunta la Commissione, tenuto conto delle
indicazioni ricevute a seguito di tali consultazioni.
3.1 Definizione del concetto di "trattamento economico
omnicomprensivo" e questioni connesse
Come già illustrato nel Rapporto del 31 dicembre 2011, poiché la
nozione di "trattamento economico onnicomprensivo" contenuta nel DL
98/2011 non trova corrispondenza in alcuna delle definizioni
adottate dagli istituti di statistica per calcolare gli indicatori
retributivi, la Commissione ha dovuto precisarne il significato. Ha
conseguentemente individuato come definizione coerente col dettato
normativo e con le esigenze di comparabilità quella di
retribuzione, al lordo degli oneri sociali a carico del lavoratore
e delle imposte, percepita annualmente in termini di competenza.
Inoltre, ha convenuto che al fine di calcolare la retribuzione
"comparabile" dei sei paesi, che risponda cioè alla stessa
definizione di retribuzione onnicomprensiva vigente per l'Italia, è
necessario neutralizzare l'effetto di modi diversi - specifici dei
vari paesi - di ripartizione degli oneri sociali a carico del
lavoratore e del datore di lavoro.
Di conseguenza, le informazioni finali delle quali è necessario
disporre per ciascuno dei sei paesi, riferite all'ammontare
percepito di competenza nell'anno, sono le seguenti:
- retribuzione al netto degli oneri sociali e al
lordo delle imposte (RL);
- oneri sociali totali (OS), che a loro volta
risultano dalla somma degli oneri sociali a carico del lavoratore
(OSL) e di quelli a carico del datore di lavoro (OSD).
Tra questi aggregati vale la relazione:
CL = RL + OS = RL + OSL + OSD
dove CL denota il costo del lavoro.
Il calcolo della "retribuzione onnicomprensiva comparabile" dei
sei paesi avviene attribuendo a ciascuno dei sei paesi la
ripartizione degli oneri sociali (a carico, rispettivamente, del
lavoratore e del datore di lavoro) vigente in Italia. Se denotiamo
con:
pOSLIT : la frazione degli oneri sociali a
carico del lavoratore (OSL/OS) che vigono in Italia;
pOSDIT = 1 - pOSLIT : la frazione degli stessi
a carico del datore di lavoro, che vigono in Italia,
allora la "retribuzione onnicomprensiva comparabile" per il paese
i-esimo (ROCi) è:
ROCi = RLi + (OSi * pOSLIT ) = CL i - (OSi *
pOSDIT).
Per ciò che concerne i parlamentari, la Commissione ha deciso di
acquisire anche i dati relativi ad altre voci che compongono il
costo complessivo sostenuto dalle finanze pubbliche. Infatti, per
questa categoria la legge parla di "costo" relativo al trattamento
economico onnicomprensivo. In altre parole, per i parlamentari il
legislatore non sembra limitare il calcolo al trattamento economico
del deputato o senatore, ma al costo complessivo sostenuto
(ovviamente al netto del valore dei servizi resi
dall'amministrazione rispettivamente della Camera e del Senato). In
sintesi, le voci da considerare sono le seguenti:
a) indennità base;
b) spese per l'acquisto di beni e servizi,
quali:
b1) diaria di soggiorno;
b2) spese di viaggio e di trasporto, a loro volta distinte
in:
b2.1) spese per tessere di libera circolazione (non limitate,
cioè, a viaggi e trasporti connessi alla funzione
parlamentare),
b2.2) altre spese di viaggio e trasporto connesse alla funzione
parlamentare;
b3) spese di segreteria e di rappresentanza;
b4) spese per collaboratori;
c) altre voci e vitalizi, quali:
c1) assegno di fine mandato;
c2) assegno vitalizio;
c3) permanere di alcuni dei benefits di cui alla voce b) anche
dopo la conclusione del mandato.
Nell'analizzare queste voci relative ai vari paesi al fine di
elaborare dati comparabili, la Commissione ha incontrato una grande
difficoltà per due ragioni principali:
- le difformità nei criteri di corresponsione di
alcune di queste voci (segnatamente le voci b), criteri che, in
maniera semplificata, possono essere ricondotti a due opposte
tipologie: in via forfettaria oppure come rimborso di spese
sostenute;
- i diversi modi di finanziamento di alcuni
benefici (segnatamente le voci c), secondo un principio
rigorosamente contributivo oppure a carico (in tutto o in parte)
della fiscalità generale.
3.2 Calcolo della media ponderata
Per procedere, per ciascuna posizione in ciascun organismo o ente,
al calcolo della "media ponderata dei trattamenti economici
percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi"
nei sei paesi, la formula da utilizzare è la seguente:
6 6
VRt = ( S Vit * PILit ) / S PILit
i=1 i=1
dove:
VRt = valore medio per la singola posizione del singolo ente (ad
esempio, scelta un'Autorità, si considerano separatamente il
presidente, il membro del consiglio, i dirigenti di vertice di
prima fascia, gli altri dirigenti di prima fascia) per l'anno t (in
particolare, il 2010), da assumere come limite superiore al
trattamento economico da applicare nel caso italiano;
Vit = valore rilevato per la medesima posizione del singolo ente
in ciascuno dei sei paesi per l'anno t;
PILit = PIL di ciascun paese per l'anno t.
La Commissione ha affrontato anche il tema relativo all'unità di
misura delle retribuzioni e del Prodotto interno lordo (PIL) da
utilizzare per il calcolo delle medie ponderate. La teoria
statistica e la pratica seguita da tutte le organizzazioni
internazionali (comprese l'Eurostat e l'OCSE) in occasione di
comparazioni di livelli di retribuzione e di reddito tra diversi
paesi sono chiaramente a favore dell'utilizzo degli indici spaziali
di prezzo noti come "parità dei poteri di acquisto" (PPA). Le PPA
rappresentano dei prezzi relativi, che illustrano il rapporto tra i
prezzi espressi in moneta nazionale degli stessi beni o servizi in
paesi diversi. Sono quindi un'unità monetaria fittizia che elimina
l'effetto delle differenze tra prezzi di paesi diversi. In altre
parole, una unità standard di potere d'acquisto permette di
comprare lo stesso volume di merci e servizi in tutti i paesi:
quindi, l'uso delle PPA permette un confronto realistico di
indicatori economici tra paesi. D'altra parte, il DPCM di
costituzione della Commissione cita esplicitamente "il livello del
PIL espresso in euro" ai fini della selezione dei sei paesi.
La Commissione ha deciso di effettuare i calcoli sia utilizzando
le PPA (opzione che ritiene preferibile, perché giustificata
teoricamente e in linea con le pratiche internazionali), sia in
valori correnti espressi in euro. Conseguentemente, considerando le
varie opzioni possibili, la Commissione ha stabilito di effettuare
due diversi calcoli:
a) PIL espresso in parità di potere
d'acquisto/valori rilevati espressi in parità di potere d'acquisto
riferite ai consumi: la media ponderata si ottiene moltiplicando i
valori nominali in euro rilevati per i vari paesi convertiti in
parità di potere d'acquisto riferite ai consumi (EU27=1) per i
corrispondenti pesi relativi basati sul PIL espresso in parità di
potere d'acquisto (riferite al PIL). Il valore della media così
ottenuto (espresso in "euro-comunitari") è ri-convertito in
"euro-italiani" applicando l'inverso della parità di potere
d'acquisto (riferita ai consumi) per l'Italia.
Sostanzialmente, tale approccio mira a determinare la
retribuzione, pari alla media di quelle comparabili nei sei paesi
considerati, che consente di acquistare in Italia (cioè a fronte
del livello e della struttura dei prezzi italiani) lo stesso
insieme di beni e servizi acquistabile nei sei paesi considerati. I
passi da eseguire sono i seguenti:
- per ogni paese, la retribuzione è divisa per la PPA del
rispettivo paese riferita ai consumi (ciò equivale a determinare
quanti "euro-comunitari" servono per acquistare a livello
comunitario gli stessi beni e servizi che si acquistano nel singolo
paese con la retribuzione ricevuta);
- sulle retribuzioni così ottenute sono calcolate le medie
ponderate con i pesi in PPA determinati rispetto al PIL, ottenendo
così la media retributiva espressa in "euro-comunitari";
- la media in euro comunitari è moltiplicata per la PPA
dell'Italia relativa ai consumi, per convertirla in
"euro-italiani". Il risultato che si ottiene è la media retributiva
espressa in "euro-italiani";
b) PIL espresso in euro/valori rilevati espressi
in euro correnti: la media ponderata si ottiene moltiplicando i
valori nominali in euro rilevati per i vari paesi per i
corrispondenti pesi relativi basati sul PIL espresso in euro.
Essendo le PPA per l'Italia inferiori a quelle degli altri paesi
(eccetto la Spagna), la media ponderata calcolata in base alle PPA
risulta inferiore alla media calcolata in euro correnti.
Il calcolo delle medie retributive dipende dalla disponibilità dei
dati a una certa data. La Commissione ha deciso di utilizzare i
dati più recenti disponibili nel data base dell'Eurostat al momento
del calcolo delle medie retributive, secondo le scadenze indicate
dalla legge. I dati relativi alle PPA necessari per effettuare le
conversioni e la differente struttura di ponderazione sono
riportate nella tavola 3, basata sui dati Eurostat disponibili al
25 marzo 2012.
Tavola 3 - Schemi per la conversione dei trattamenti economici in
"euro-comunitari" e per la ponderazione sulla base rispettivamente
del PIL a prezzi correnti espresso in parità dei poteri d'acquisto
(PPA) e del PIL a prezzi correnti
Modalità
del calcolo Germania
Francia Spagna Paesi
Bassi Belgio
Austria
PPA (consumi) 1,03690
1,11432 0,95899
1,08615 1,15541
1,10393
Pesi calcolati in euro correnti espressi in PPA
37,36 27,06
17,91 8,56
5,01 4,10
Pesi calcolati in euro correnti
37,02 28,89
15,72 8,80
5,30 4,28
3.3 Metodi per il trattamento dei dati mancanti
Il lavoro di identificazione degli enti omologhi e di raccolta dei
dati ha mostrato fin dall'inizio le gravi difficoltà esistenti per
realizzare il mandato affidato alla Commissione. Di conseguenza,
allo scopo di fornire dati ragionevolmente affidabili per il
numero maggiore possibile di istituzioni, la Commissione ha
proceduto a definire un metodo per il calcolo delle medie
retributive anche in presenza di "dati mancanti". In sintesi,
il metodo sviluppato prevede i seguenti passi:
A. Identificazione degli enti omologhi
Viene effettuata sulla base del mandato prevalente dell'ente,
anche tenuto conto dell'esistenza di direttive o regolamenti
dell'Unione Europea.
B. Definizione dei "cluster" di enti ai fini
dell'imputazione di dati mancanti
Al fine di stimare i dati mancanti dovuti alla non trasmissione
delle informazioni richieste da parte delle amministrazioni
straniere e di assicurare la massima omogeneità tra enti "donatori"
e "riceventi", gli enti di cui all'allegato A della legge (salvo
quelli soppressi nel frattempo) sono raggruppati in cinque
"cluster" (la collocazione degli enti nei singoli cluster è
riportata nella tavola 4): organi costituzionali e di rilievo
costituzionale; autorità; agenzie ed enti; amministrazioni centrali
dello Stato; amministrazioni regionali e locali.
Tavola 4 - Cluster di enti ai fini del calcolo di dati
mancanti
(i) Organi costituzionali
e di rilievo costituzionale Senato
Camera dei Deputati
Corte Costituzionale
Consiglio nazionale dell'economia e lavoro (CNEL)
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria e militare:
- Consiglio superiore della magistratura;
- Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
- Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa;
- Consiglio di presidenza della Corte dei
Conti;
- Consiglio di presidenza della magistratura
militare
(ii) Autorità amministrative
indipendenti Autorità garante della concorrenza e
del mercato - AGCM
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB
(iii) Agenzie ed enti Agenzia
italiana del farmaco - AIFA
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -
AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA - ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
DigitPA
Agenzia nazionale del turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza,
l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT
(iv) Amministrazioni centrali
in senso stretto Ministeri (unità organizzative
di primo livello centrali
e periferiche)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(v) Amministrazioni locali
Regioni (Presidenti e Consiglieri)
Province (Presidenti e Consiglieri)
Comuni (Sindaci e Consiglieri)
C. Definizione delle retribuzioni di riferimento
per i dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato
Nel caso dei dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato
(Ministeri e PCM), qualora non vengano forniti dati disaggregati
per singola amministrazione, il calcolo delle medie retributive
verrà effettuato utilizzando, per ognuna delle due figure (D1 e
D2), il valore massimo rilevato in ciascun paese.
D. Calcolo della media con dati completi
Qualora i dati siano disponibili per tutti i paesi, le medie
vengono calcolate distintamente per ente, carica rivestita,
incarico svolto e/o livelli dirigenziali omologhi. Considerando che
la finalità della norma è quella di calcolare "tetti" retributivi,
si utilizza la media aritmetica ponderata delle retribuzioni
massime calcolate a partire dai dati forniti e sulla base delle
imputazioni degli oneri sociali (così come definite sopra nella
sez. 3.1), utilizzando le PPA e gli euro correnti (come specificato
sopra nella sez. 3.2).
E. Calcolo della media con dati mancanti
Qualora alcuni dei dati necessari al calcolo delle medie
retributive non siano disponibili, si procede nel seguente modo.
Nel caso in cui vi sia assenza di ente, carica, incarico o livello
di dirigenza omologo, o per mancata risposta per uno o più paesi,
si procede:
1) all'imputazione di dati utilizzando
informazioni provenienti dallo stesso paese per il quale il dato
non è disponibile. In particolare, qualora:
a. siano disponibili i dati riferiti ad almeno
tre "celle" comparabili all'interno del cluster pertinente e il
campo di variazione di tali dati sia non superiore al 20% della
retribuzione più alta; oppure
b. siano disponibili i dati riferiti ad almeno
quattro "celle" comparabili nell'insieme dei primi tre cluster
della tavola 4 e il campo di variazione di tali dati sia non
superiore al 20% della retribuzione più alta,
allora si procede all'imputazione utilizzando la media semplice
dei massimi delle retribuzioni disponibili nelle "celle"
individuate.
2) Imputazione di dati mancanti utilizzando
informazioni provenienti da altri paesi. In mancanza delle
condizioni sopra descritte, e con riferimento agli enti ricompresi
nei primi tre cluster della tavola 4, qualora:
o siano disponibili dati per la medesima "cella"
per almeno quattro paesi (anche dopo l'imputazione di cui al punto
1); oppure
o siano disponibili dati per almeno tre paesi
(anche dopo l'imputazione di cui al punto 1), il cui PIL
complessivo rappresenti almeno il 51% del PIL dei sei paesi, allora
si imputa ai paesi mancanti la media dei paesi presenti
(operativamente, ciò equivale a fare la media sui paesi
presenti).
Nei casi restanti (ad esempio, quando non si dispone di paesi
sufficienti all'applicazione dello step 2) non si procede al
calcolo della media.
3.4. L'aggiornamento sulla base dell'indice dei prezzi
Come previsto dalla normativa, in via corrente le medie dei
trattamenti economici riferiti all'anno solare immediatamente
precedente devono essere "aggiornate sulla base delle previsioni
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel più
recente Documento di Economia e Finanza" (Def) (art. 1, comma 2,
lett. B, del DPCM 28 luglio 2011).
In sede di prima applicazione - quella oggetto della presente
relazione - alla Commissione è stato richiesto di elaborare i dati
relativi all'anno 2010, aggiornandoli all'anno 2011. Ora, il Def
pubblicato a maggio 2011 e il suo aggiornamento pubblicato il 22
settembre 2011 non contengono la previsione per il 2011 riferita al
tasso di crescita annuale dell'indice dei prezzi armonizzato (se
non quello al netto dei prodotti energetici importati), bensì
quella riferita al deflatore dei consumi (pari al 2,6%). D'altra
parte, per il 2011 si dispone dei dati effettivi dell'indice dei
prezzi armonizzato, pubblicati dall'Istat in data 16 gennaio 2012.
Essi indicano per l'anno 2011 un aumento del 2,9% rispetto al
2010.
La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare, per
l'aggiornamento al 2011 dei dati riferiti all'anno 2010, l'aumento
del 2,9% calcolato dall'Istat.
3.5 Procedura per la raccolta dei dati
Come già segnalato nel Rapporto del 31 dicembre 2011, per
assicurare l'attendibilità e la confrontabilità dei dati e fornire
stime accurate, nonché (vista la cadenza annuale dei calcoli da
effettuare) per assicurare l'aggiornamento periodico delle
informazioni, la Commissione deve operare su informazioni di base
che possiedano le seguenti caratteristiche:
- periodo certo di riferimento: anno 2010 in
prima applicazione, e anni successivi per gli aggiornamenti
previsti dalla legge;
- coerenza dei dati rilevati con le definizioni
precedentemente illustrate;
- acquisizione dei dati da un'autorità
nazionale, con la quale interagire anche al fine di chiarire dubbi
sulle caratteristiche dei dati stessi (coerenza con la definizione,
periodo di riferimento ecc.).
La Commissione, sulla base delle indicazioni fornite dalla PCM, ha
preso atto che la raccolta dei dati non poteva avvenire tramite
contatti diretti tra la Commissione e gli enti esteri, ma
necessitava di una previa presa di contatto attraverso i canali
diplomatici. Di conseguenza, la Commissione ha contattato il
Ministero degli affari esteri, il quale, attraverso le Ambasciate
italiane all'estero, ha inoltrato la richiesta dei dati e delle
altre informazioni necessarie.
A seguito di tali contatti, a partire dal 13 dicembre 2011 la
Commissione ha cominciato a ricevere dati sui parlamentari e altre
informazioni accessorie. A partire dall'inizio di gennaio 2012
l'attenzione è stata rivolta agli altri enti e alle amministrazioni
centrali dello Stato. La raccolta dei dati è stata realizzata
attraverso la somministrazione di specifici questionari in lingua
inglese (allegato 4), corredati di note esplicative sugli scopi e i
contenuti della rilevazione, che le Ambasciate hanno inoltrato agli
interlocutori da loro individuati (a seconda dei casi, Ministero
della funzione pubblica, direttamente i singoli enti e
amministrazioni oggetto dell'indagine o altri). In particolare, nei
questionari sono stati richiesti, con riferimento al 2010:
- il valore minimo, il valore massimo e il
valore medio delle retribuzioni lorde annue, comprensive di tutte
le indennità, dei premi pagati su base regolare e delle "una
tantum" percepite (sulla base del criterio di competenza) nel
2010;
- i relativi contributi sociali a carico del
lavoratore;
- i relativi contributi sociali a carico del
datore di lavoro.
Più in dettaglio, il questionario ha riguardato per le
amministrazioni centrali i dipendenti che hanno una posizione di
livello D1 e D2, corrispondenti alle figure professionali che
rientrano nel campo di competenza della Commissione (vedi la sez.
2.1 e la nota esplicativa del questionario, allegata). Per gli
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le Autorità
amministrative indipendenti e le Agenzie e gli Enti il campo di
osservazione è più esteso e include anche le figure del
Presidente/Direttore e i membri del Consiglio di Amministrazione.
Per le Amministrazioni locali sono stati considerati, come previsto
dalla norma, il Presidente e i Consiglieri; inoltre, per avere una
base informativa sufficientemente articolata si è scelto di
richiedere i dati in funzione del numero di abitanti (unità
amministrativa meno popolosa e più popolosa) e del livello della
retribuzione (unità amministrativa con la retribuzione
massima).
Per accelerare il processo di compilazione dei questionari e
ottenere un elevato tasso di risposta, i contatti tra la
Commissione e i focal point delle Ambasciate sono stati continui ed
è stato garantito un supporto tecnico mirato per l'individuazione
di tempestive soluzioni ai problemi che si sono di volta in volta
presentati nella fase di somministrazione dei questionari.
4. Sintesi dei risultati
4.1 Vincoli normativi all'imputazione di dati mancanti
Come già segnalato, le attività di raccolta e analisi dei dati
sono subito apparse molto più complesse e difficili di quanto si
fosse, pur cautelativamente, ipotizzato. Dopo l'avvio dei rapporti
tra le Ambasciate italiane nei sei paesi considerati e le autorità
governative, la Segreteria tecnica, i focal point e i
corrispondenti delle autorità nazionali hanno interagito in modo
costante con frequenti contatti ed approfonditi scambi di opinione.
Già alla fine di gennaio il quadro che veniva emergendo dalla
raccolta e dall'analisi dei primi dati, molto frammentari e
difficilmente confrontabili con la situazione italiana, ha indotto
la Commissione non solo a intensificare il lavoro tecnico e gli
scambi di informazioni, ma anche a definire possibili soluzioni
alla mancanza di dati attraverso l'imputazione dei dati mancanti
(vedi la sez. 3.3), nonché a prendere contatto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per acquisire chiarimenti sul dettato
normativo. In particolare, dato l'effetto giuridico "automatico"
attribuito alle medie retributive calcolate dalla Commissione, è
stato formulato un quesito alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sulla possibilità di procedere all'imputazione di dati
mancanti.
La risposta ricevuta in data 16 marzo 2012 ha evidenziato
l'impossibilità di procedere a imputazioni. Tali imputazioni, sia
pure supportate da procedure statistiche robuste, non sono infatti
ritenute rispondenti allo spirito del legislatore, come reso
evidente nel passo della nota che segue. "I dati di base, vale a
dire i trattamenti economici, devono necessariamente essere assunti
come dato storico reale, e solo successivamente, secondo la
metodologia prescelta dalla Commissione, saranno oggetto
dell'applicazione di algoritmi appositi per stabilirne la media
ponderata rispetto al PIL, le variazioni rispetto all'indice dei
prezzi, etc. Una tale interpretazione emerge palesemente dalla
stessa definizione usata dal Legislatore: 'trattamento economici
percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e
incarichi'. È infatti evidente la volontà di riferirsi non a
trattamenti astrattamente computabili applicando le norme in vigore
nei sei Paesi, ma esattamente a quelli 'percepiti', vale a dire
effettivamente corrisposti ... Per tale motivo, sotto un profilo
squisitamente giuridico, non sembra possibile ricorrere a
metodologie statistiche di interpolazione al fine di "imputare" i
dati mancanti, poiché, pur in considerazione dell'alta ed
indiscussa professionalità della Commissione e della sua
indiscutibile autorevolezza in campo statistico, ciò non sembra
sufficiente ad appagare l'obiettivo del Legislatore di operare su
dati reali".
La Commissione, a fronte di quanto indicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha preso atto dell'impossibilità di
trattare i casi di mancata risposta con procedure statistiche di
imputazione, specificamente con quelle che aveva identificato, ai
fini del calcolo delle medie retributive che definiscono un "tetto
automatico" per i corrispondenti trattamenti economici in
Italia.
4.2 Individuazione degli enti "omologhi" negli altri paesi
L'individuazione dei possibili enti "omologhi" è stata realizzata
in due fasi. Inizialmente, la Commissione ha definito un prospetto
preliminare per tutti gli enti e organismi oggetto della
rilevazione, distintamente per ciascuno dei sei paesi.
Successivamente, il prospetto è stato sottoposto alle Ambasciate
per le opportune rettifiche e integrazioni; parallelamente, è stata
avviata una attività di confronto con i pertinenti enti italiani
per giungere alla conclusiva individuazione degli enti "omologhi".
Tutte le istituzioni italiane interessate sono state contattate per
avere informazioni circostanziate sull'esistenza di eventuali
omologhi in altri paesi; a seguito delle risposte ricevute, la
Commissione ha poi tenuto "audizioni" con gruppi di istituzioni per
analizzare in dettaglio le situazioni più complesse.
Sulla base dei confronti e delle analisi realizzate è stato
possibile definire tre distinti gruppi di enti, in funzione della
presenza di un'istituzione almeno formalmente assimilabile a quella
italiana, dell'ampiezza dei compiti ad essa affidati e delle sue
caratteristiche organizzative:
a. presenza di omologo e corrispondenza piena:
le funzioni svolte sono equiparabili per tipologia e quantità,
anche alla luce delle direttive e delle normative dell'Unione
Europea, e non si riscontrano differenze significative nella
struttura organizzativa;
b. parziale presenza di omologo, dovuta a
differenze rilevanti nell'ampiezza delle funzioni affidate e/o
nella struttura organizzativa (ad esempio, svolgimento della
funzione da parte di un'unità, dipartimento o simile, di un
Ministero);
c. assenza di omologo in tutti i paesi.
Per il caso b) - tipicamente quando, in un altro paese, le
funzioni di un ente italiano sono svolte da Ministeri o da
dipartimenti (o simili) di altre amministrazioni pubbliche oppure
quando il mandato dell'ente italiano è notevolmente diverso (più
ampio o più ristretto) di quello dell'ente straniero - le strutture
presenti negli altri paesi non possono essere considerate
"omologhe" dell'ente italiano nel senso della normativa.
In sintesi, le informazioni raccolte indicano che, su 30
istituzioni ed enti:
- per 9 si riscontra una presenza di enti
"omologhi" in tutti i paesi;
- per 15 si riscontra la presenza di enti
"omologhi" soltanto in alcuni paesi, sia perché semplicemente
mancano, sia perché hanno una corrispondenza parziale, sia ancora
per il concorso delle due ragioni;
- per 6 si riscontra l'assenza di enti
"omologhi" in tutti i paesi.
La tavola 5 contiene, in forma sintetica e semplificata, le
conclusioni alle quali è giunta la Commissione. Al fine di
consentirne una migliore lettura, si danno alcune informazioni
relative a casi di particolare complessità:
· Senato: in Germania, Austria, Francia e Paesi
Bassi il Senato ha funzioni diverse, sensibilmente più ridotte,
rispetto al Senato italiano; inoltre, i membri del Senato sono
eletti, o individuati, con procedure diverse dall'elezione a
suffragio universale;
· Consigli di autogoverno delle Magistrature: in
Germania e Austria non vi è un Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM) paragonabile a quello italiano. Degli altri
paesi solo la Spagna e la Francia sono dotate di organi di
autogoverno della magistratura parzialmente paragonabili a quello
italiano. Per l'Olanda e il Belgio le funzioni svolte dagli
analoghi organi nazionali sono più limitate di quelle attribuite al
CSM italiano. Per i quattro Consigli di Presidenza delle altre
Magistrature (tributaria, amministrativa, contabile, militare) la
comparabilità è limitata dal fatto che in Italia questi organi sono
di autogoverno, mentre nella maggior parte degli altri paesi non
sono individuabili organi distinti da quelli ordinari con funzioni
di controllo e disciplinari;
· Agenzia nazionale del turismo: in Germania e
in Austria sono organismi di diritto privato;
· Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali: si sono riscontrate differenze significative quanto ad
ampiezza del mandato per gli enti stranieri ad essa assimilabili.
In particolare, in molti casi le principali attività svolte
dall'Agenzia sono suddivise su più enti, non necessariamente tutti
pubblici;
· Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
ad eccezione della Germania e dei Paesi Bassi, negli altri paesi le
funzioni dell'Agenzia sono svolte da una direzione generale del
Ministero competente;
· Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie: in Spagna, Belgio e Austria le funzioni sono svolte da
una Direzione Generale del Ministero competente;
· Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione: in Germania e in Austria gli enti che presentano una
certa analogia con l'agenzia sono organismi di diritto privato; nei
Paesi Bassi opera un organismo specifico presso il Ministero
dell'Economia, dell'agricoltura e dell'innovazione;
· Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni: in tutti i paesi le funzioni sono svolte
da una direzione generale del Ministero competente;
· Agenzia per le erogazioni in agricoltura: la
materia è regolata a livello comunitario e quindi è possibile
individuare un organismo di controllo in tutti i paesi di
riferimento. Tuttavia, a differenza dell'Italia, negli altri paesi
questi operano all'interno dei Ministeri competenti. Le funzioni di
pagamento delle provvidenze della Politica Agricola
Comunitaria sono svolte da più soggetti articolati a livello
territoriale, mentre in Italia sono ancora accentrate nell'Agenzia,
in attesa della costituzione di enti di pagamento regionali;
· Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture: non sono stati individuati
enti pienamente omologhi negli altri paesi. In Austria, in
particolare, le funzioni dell'autorità sono svolte da una direzione
ministeriale;
· Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
le funzioni affidate all'Autorità italiana sono più numerose di
quelle svolte dagli enti stranieri formalmente analoghi e in alcuni
casi (ad esempio in Spagna e in Germania) sono articolate a livello
territoriale. Tuttavia, la materia è regolata a livello comunitario
ed è possibile individuare come enti omologhi quelli facenti parte
dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (Berec);
· Autorità per l'energia elettrica e il gas:
nonostante differenze di assetto istituzionale - in Spagna e in
Germania le Autorità hanno livelli di indipendenza inferiori, in
Belgio l'articolazione territoriale è complessa, in Austria le
competenze sono distribuite su più organismi di cui uno privato -
le autorità di regolazione individuate nei paesi di riferimento
operano in linea con la normativa comunitaria;
· Digitpa: in quattro paesi (Germania, Francia,
Spagna e Paesi Bassi) le funzioni sono svolte da direzioni
ministeriali. In Austria, invece, esiste un ente omologo anche se
viene coadiuvato per alcune funzioni dal Ministero
competente.
Tavola 5 - Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i
possibili "omologhi" nei sei paesi considerati
Denominazione ente italiano Germania
Francia Spagna
Belgio Paesi Bassi
Austria
Senato della Repubblica ≠
≠ SI SI
≠ ≠
Camera dei deputati SI
SI SI SI
SI SI
Corte costituzionale SI
SI SI SI
NO SI
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
NO SI SI
SI SI SI
Consiglio superiore della magistratura
NO SI SI
≠ ≠ NO
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
NO NO NO
NO NO NO
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
NO NO NO
NO NO NO
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
NO NO NO
NO NO NO
Consiglio della magistratura militare
NO NO NO
NO NO NO
Agenzia italiana del turismo ≠
SI SI SI
SI ≠
Agenzia nazionale del farmaco SI
SI SI SI
SI SI
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
≠ ≠ ≠
≠ ≠ ≠
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
SI ≠ ≠
≠ SI ≠
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
SI SI ≠
≠ SI ≠
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
NO SI NO
NO SI NO
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione ≠ SI
SI SI ≠
≠
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni ≠ ≠
≠ ≠ ≠
≠
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
≠ ≠ ≠
≠ ≠ ≠
Autorità garante della concorrenza e del mercato
SI SI SI
SI SI SI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture NO
NO NO NO
NO ≠
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
SI SI SI
SI SI SI
Autorità per l'energia elettrica e il gas
SI SI SI
SI SI SI
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
NO NO NO
NO NO NO
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche
NO NO NO
NO NO NO
Commissione nazionale per le società e la borsa
SI SI SI
SI SI SI
DigitPA ≠ ≠
≠ SI ≠
SI
Garante per la protezione dei dati personali
SI SI SI
SI SI SI
Regioni (Presidenti e Consiglieri)
SI SI SI
SI SI SI
Province (Presidenti e Consiglieri)
SI SI SI
NO NO NO
Comuni (Sindaci e Consiglieri) SI
SI SI SI
SI SI
Legenda: SI = ente omologo individuato; NO = ente omologo assente;
≠ = corrispondenza parziale
4.3 Disponibilità e qualità dei dati sulle
retribuzioni
La Commissione ha raccolto una quantità notevole di informazioni
sulla struttura dello Stato e delle istituzioni estere, così come
individuate in applicazione della normativa, nonché delle strutture
retributive previste delle diverse posizioni. Nonostante l'intensa
attività di sollecito alla fornitura dei dati svolta dalle
Ambasciate, però, il numero di dati mancanti è risultato elevato,
soprattutto per alcuni paesi e per alcuni cluster (si veda, a
titolo di esempio, la tavola 6). In particolare per i primi tre
cluster, un paese non ha trasmesso dati se non per il Parlamento e
comunque non completi; un altro ha fornito solo pochissime
informazioni; i restanti quattro paesi hanno garantito una
copertura solo parziale dell'indagine.
L'analisi dei dati pervenuti, inoltre, ha evidenziato problemi di
qualità e comparabilità, oltre che di scarsa coerenza delle
risposte con le domande poste nel questionario. In alcuni casi
(Spagna e Francia) è verosimile che le retribuzioni fornite non
includano alcune voci retributive, in particolare la quota
variabile legata al merito. A titolo di esempio, con riferimento
alle figure D1 e D2 si citano di seguito alcune specificità dei
singoli paesi considerati:
- in Spagna i trattamenti economici comprendono
la retribuzione di base e quelle accessorie (tra le altre, compensi
di posizione determinati in funzione della posizione ricoperta o
volti a compensare particolari condizioni di svolgimento
della prestazione lavorativa - quali particolari difficoltà
tecniche, elevate responsabilità, incompatibilità,
pericolosità e carattere usurante del lavoro), queste ultime di
entità analoga o, in alcun casi, superiore alla retribuzione di
base. Esistono, inoltre, il compenso per produttività e il
trattamento per le attività straordinarie, realizzate al di là del
normale orario di lavoro. Varie evidenze e le comunicazioni
ricevute dalle autorità spagnole suggeriscono che i dati ricevuti
non comprendono tutte queste voci;
- le retribuzioni degli impiegati pubblici
francesi sono state oggetto, negli ultimi anni, di numerose
modifiche: attualmente, un dirigente riceve, oltre all'indennità
base, una indennità aggiuntiva che varia in funzione di vari
parametri connessi alla composizione della famiglia, al luogo di
attività, alla posizione ricoperta e al risultato. È dubbio che i
dati forniti siano comprensivi di tutte queste indennità;
- in Austria le figure D1 e D2 ricevono alcune
indennità (assegni familiari, contributo spese per il trasporto,
ecc.) che non sono state incluse nei calcoli seguenti, in quanto
variano a seconda degli individui;
- in Germania alle retribuzioni dei funzionari
pubblici non si accompagna il versamento di contributi sociali, né
da parte del lavoratore né da parte dell'amministrazione dello
Stato, in virtù del particolare rapporto che lega il
funzionario allo Stato (rapporto che prevede il trattamento
pensionistico, ma non alimentato da una specifica
contribuzione).
Queste considerazioni escludono palesemente che sia possibile
giungere alla determinazione di "tetti" retributivi che abbiano il
valore loro assegnato dalla legge istitutiva della Commissione. Ciò
nondimeno, una modesta parte delle informazioni acquisite appare
ragionevolmente affidabile dal punto di vista statistico.
Consideriamo, ad esempio, le posizioni D1 e D2 delle
amministrazioni centrali dello Stato relative ai quattro paesi per
i quali si hanno dati non evidentemente incomparabili. Utilizzando
i metodi descritti nella sez. 3 (conversione dei trattamenti
economici dei vari paesi in trattamento economico onnicomprensivo
comparabile a quello italiano, uso delle PPA, aggiornamento con
l'indice dei prezzi, ecc.), per la posizione D1 si hanno massimi
che vanno da circa 120.000 euro a circa 168.000 euro (i
corrispondenti valori espressi in euro del paese di appartenenza -
cioè ottenuti senza l'uso delle PPA - sono pari a 127.000 e 184.00
euro), mentre per la posizione D2 i massimi vanno da circa 101.000
euro a circa 151.000 euro (i corrispondenti valori espressi in euro
- senza l'uso delle PPA - sono pari a 107.000 e 157.000 euro).
Varie altre ragioni - specificamente riferite ad alcune stime o
riguardanti la struttura delle retribuzioni di queste due posizioni
entro ciascun paese (come il campo di variazione per singola
posizione e le differenze tra i massimi e i minimi delle due
posizioni) inducono comunque ad accogliere queste indicazioni con
grande cautela, non più che prime evidenze di larga massima.
Tavola 6 - Disponibilità dei dati per le istituzioni e gli enti
per i quali esistono omologhi in tutti e sei i paesi
considerati
Denominazione ente italiano Germania
Francia Spagna
Belgio Paesi Bassi
Austria
Camera dei Deputati
- D1
- D2
D
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
D
D
D
Agenzia nazionale del farmaco
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
D
ND
D
D
D
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Autorità garante della concorrenza
e del mercato
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
D
ND
D
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
D
D
D
D
ND
ND
D
D
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
D
D
ND
D
ND
ND
ND
ND
Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Commissione nazionale per le società
e la borsa
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
D
ND
D
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
S
S
ND
ND
D
D
D
D
ND
ND
ND
ND
Garante per la protezione dei dati personali
- Presidente
- Consiglieri
- D1
- D2
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
D
D
ND
D
ND
ND
ND
ND
Legenda: D = Dato ricevuto; ND = dato non disponibile; S = stima
sulla base della legislazione di riferimento
Decisamente poco affidabili risultano, invece, molti dei dati
relativi a Regioni e Comuni. Ad esempio, per la posizione di
sindaco i dati raccolti indicano massimi retributivi compresi tra
circa 62.000 euro e poco meno di 160.000 euro, ma il primo dei due
valori appare del tutto incompatibile con quanto riportato dal sito
internet del Comune della capitale del Paese a cui esso si
riferisce. Anche per i consiglieri comunali la variabilità tra
paesi è molto forte: si andrebbe, infatti, da un massimo di circa
2.500 euro ad uno di 114.000 euro (per i comuni meno popolosi si
andrebbe da circa 500 euro annui a circa 37.000 euro, anche se in
alcuni paesi sono previste indennità di presenza alle sedute dei
consigli comunali). Tali esempi mostrano l'esistenza di seri
problemi di comparabilità dei dati, nonché delle effettive
differenze istituzionali esistenti tra paesi. Analoghe
problematiche si ritrovano per i dati riguardanti le Regioni.
Infine, come già mostrato nel Rapporto della Commissione del 31
dicembre 2011, per ciò che concerne i Deputati, l'eterogeneità dei
trattamenti diversi dall'indennità base impedisce di calcolare in
modo credibile il "costo complessivo" indicato dalla normativa. Da
questo punto di vista, le ulteriori analisi condotte nel corso del
2012 non hanno condotto a significativi mutamenti del quadro
informativo.
5. Conclusioni
Nonostante l'intenso lavoro svolto, i vincoli posti dalla
normativa, l'eterogeneità delle situazioni riscontrate negli altri
paesi e le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati hanno
impedito alla Commissione di produrre i risultati attesi. In
particolare, va notato che la norma istitutiva della Commissione
pare poggiare sulle ipotesi di:
- una perfetta corrispondenza tra la struttura
istituzionale e la struttura retributiva vigenti in Italia e quelle
vigenti negli altri paesi;
- la piena disponibilità delle autorità dei sei
paesi a fornire i dati richiesti per ciascuna posizione con la
disaggregazione necessaria a calcolare una "retribuzione
omnicomprensiva" comparabile con quella italiana;
- l'assenza di normative nazionali a tutela
della privacy dei titolari delle diverse posizioni che possano
impedire la trasmissione - o comunque la pubblicazione - dei dati
richiesti dalla Commissione.
Tali ipotesi sono risultate, alla prova dei fatti, non confermate.
Infatti, come ampiamente documentato dalla Relazione:
· solo in nove casi su 30 è possibile stabilire
una buona corrispondenza tra le istituzioni e gli enti italiani e
quelle di tutti e sei i paesi considerati. Per 15 si riscontra la
presenza di enti "omologhi" soltanto in alcuni paesi o di enti solo
parzialmente omologhi, per altri 6 si riscontra l'assenza di enti
"omologhi" in tutti i paesi. Poiché l'interpretazione del dettato
normativo fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
impedisce l'uso di tecniche statistiche per la stima di dati
mancanti, nel caso si disponesse di dati per tutti i sei paesi, e
con la precisione richiesta dall'interpretazione appena richiamata,
il calcolo delle medie retributive sarebbe comunque possibile solo
per 9 enti su 30. Purtroppo, per nessuno dei 9 enti in questione è
stato possibile acquisire i dati per tutti e sei i paesi, né dati
con la precisione richiesta, né comunque dati ragionevolmente
affidabili sotto il profilo statistico;
· l'articolazione degli emolumenti corrisposti
ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali
componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, è marcatamente diversa tra paesi e
all'interno di ciascun paese. In alcuni casi l'emolumento è erogato
a titolo di rimborso, in altri casi è prevista l'incompatibilità
con altre cariche, in altri ancora tale incompatibilità non
sussiste. Di conseguenza, a parità di funzione, l'importo
dell'emolumento può variare notevolmente tra paesi, rendendo la
media scarsamente significativa;
· anche per ciò che concerne i livelli apicali
della dirigenza dei Ministeri e le posizioni presenti negli enti
locali è stata rilevata una forte variabilità, a causa della
diversità della struttura retributiva. In alcuni paesi, per ciascun
livello considerato (D1 e D2) esiste una variabilità in funzione
della posizione ricoperta, in altri no. In alcuni paesi il compenso
erogato si avvicina al concetto di "retribuzione omnicomprensiva"
tipico dell'ordinamento italiano, in altri mancano componenti
rilevanti di quest'ultima (ad esempio, i contributi sociali a
carico del lavoratore) o alcune tra queste non sono state trasmesse
alla Commissione (ad esempio, la retribuzione di posizione o quella
di risultato);
· nonostante l'impegno profuso anche dalle
amministrazioni degli altri paesi, i dati trasmessi alla
Commissione non sempre corrispondono a quanto previsto dalla
normativa italiana per il livellamento retributivo. Infatti, non
sempre i dati ricevuti si riferiscono alle effettive erogazioni di
competenza dell'anno 2010, ma a valori tabellari o a valori
"teorici" calcolati sulla base della normativa del paese, i quali
non considerano importanti elementi retributivi (come l'anzianità
di servizio, dove rilevante) o si riferiscono a valori privi di
alcune componenti (come la retribuzione di posizione o di
risultato) che possono incidere significativamente sugli importi
"effettivamente percepiti". Anche in questo caso, l'interpretazione
del dettato del DL 98/2011 impone il calcolo delle medie
retributive a partire da dati "effettivi" e non da dati "teorici",
il che impedisce, di fatto, l'espletamento dei compiti assegnati
alla Commissione;
· non tutti i dati richiesti sono stati
trasmessi dalle autorità nazionali, in quanto tutelati dalle
normative nazionali sulla privacy. In alcuni casi i dati sono stati
trasmessi solo ai fini dell'eventuale calcolo delle medie
retributive, ma è stato comunicato che essi, qualora si configurino
come dati individuali riferiti a una persona identificabile, non
possono essere pubblicati. In sintesi, la disponibilità delle
autorità estere a fornire i dati richiesti è risultata
diversificata a seconda dei paesi e degli incarichi considerati. A
tale proposito, si segnala che la formulazione della norma fa sì
che gli effetti giuridici derivanti dal calcolo delle medie
retributive dipendano dalla volontà di istituzioni ed enti dei sei
paesi in questione o dalla loro possibilità (anche alla luce
delle normative cui sono sottoposti), di trasmettere i dati
richiesti per le singole posizioni: ciò rende estremamente
problematico - prossimo all'impossibile - il calcolo delle medie, e
quindi dei "tetti" retributivi.
Infine, nonostante che, ai fini del calcolo delle medie
retributive richieste dalla normativa, la Commissione avesse
definito appropriati metodi statistici di imputazione di dati
mancanti, va notato come l'interpretazione del dettato normativo
fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non consenta di
procedere in tale direzione. Di conseguenza, nessun provvedimento
può essere assunto dalla Commissione per i fini previsti dalla
legge.
Per le motivazioni descritte in questa Relazione la Commissione
segnala al Governo l'opportunità di riconsiderare la normativa
vigente, la quale appare obbiettivamente di difficile (se non
impossibile) applicazione. A tale proposito, si segnala che la
normativa prevede, entro il 30 giugno 2012, la pubblicazione dei
dati riferiti all'anno in corso, operazione che richiederebbe
l'avvio immediato di una nuova raccolta di dati presso le autorità
nazionali dei sei paesi considerati.
Alla luce dell'esperienza maturata nel corso dei suoi lavori e
delle evidenti difficoltà incontrate nello svolgimento dei propri
lavori, anche a causa della formulazione della normativa vigente,
la Commissione ritiene doveroso rimettere il mandato ricevuto. Il
Presidente della Commissione, indicato dalla legge nel Presidente
dell'Istat, rimane necessariamente in carica. Qualora il Governo
ritenesse che la Commissione debba proseguire nei suoi lavori, lo
si invita ad esprimere tempestivamente il proprio orientamento,
anche procedendo ad una nuova nomina dei suoi membri.
PARTE II - ALLEGATI
Allegato 1 - Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può
superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di
omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per
i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può
superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai
componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai
segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima
fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici
a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai
fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo
si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a
carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle
predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni
di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è
istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'Istat e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un
rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la
quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute
nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla
commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo
periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a
stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni
rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno
2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed
eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di
principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione
alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Allegato 2 - Istituzione della Commissione governativa per il
livellamento retributivo Italia-Europa (DPCM 28 luglio 2011)
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
VISTO l'articolo ì del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che disciplina la materia di livellamento remunerativo Italia ~
Europa stabilendo che i trattamenti economici dei soggetti
individuati dai commi 1 e 2 della stessa disposizione non possono
superare la media ponderata rispetto al P1L degli analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di
omologhe cariche e analoghi incarichi negli altri sei principali
Stati dell'Area Euro:
VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 1. il
quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto, è istituita una Commissione che provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti
economici rilevanti per l'individuazione del limite di cui al comma
1 del medesimo articolo 1;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 3, la predetta
Commissione è presieduta dal Presidente dell'Istat ed è composta da
quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante dì
Eurostat;
VISTO il parere reso, nella seduta del 13 luglio 2011, dalla
Commissione Affari costituzionali del Senato, con riguardo
all'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n, 98
del 2011;
DECRETA:
Art. 1 - Istituzione della Commissione governativa per il
livellamento retribuivo Italia - Europa
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia -
Europa
2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo
delle amministrazioni centrali dello Stato, provvede alla:
a) ricognizione delle cariche elettive, incarichi di vertice e
componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A dell'articolo
1. comma 1, del decreto-legge 6 luglio 201 1, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
individuazione dei loro omologhi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro, individuati in base al livello assoluto del PIL,
espresso in euro, come pubblicato dall'Eurostat per l'ultimo anno
disponibile, nonché del relativo trattamento economico
omnicomprensivo annualmente corrisposto, con i quali operare la
comparazione ai fini del livellamento;
b) ricognizione e individuazione della media dei trattamenti
economici di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel più
recente Documento di economia e finanza;
e) ricognizione delle cariche e degli incarichi nelle
amministrazioni centrali dello Stato, come indicati dall'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con
modificazioni, dalla legge 35 luglio 2011 n. 111, e individuazione
dei loro omologhi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro,
individuati in base al livello assoluto del PIL, espresso in euro,
come pubblicato dall'Eurostat per l'ultimo anno disponibile, nonché
del relativo trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, con i quali operare la comparazione ai fini del
livellamento;
d) ricognizione e individuazione della media dei trattamenti
economici di cui alla lettera e) riferiti all'anno precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel più
recente Documento di economia e finanza.
Art. 2 - Composizione della Commissione
1. Per il periodo settembre 2011-settembre 2015 la Commissione,
presieduta dal Presidente Istat prof. Enrico Giovannini, è composta
dai seguenti esperti dì chiara fama:
- un rappresentante di Eurostat;
- prof. avv. Alberto ZITO;
- prof. Giovanni VALOTTI;
- prof. Ugo TRIVELLATO.
Art. 3 - Modalità dì funzionamento della Commissione
1. La Commissione opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo
1. sì può avvalere, per gli aspetti logistici, dì uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per una segreteria di
supporto, di otto unità di personale messo a disposizione in via
non esclusiva, su richiesta del Presidente della Commissione, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia
e delle finanze e dall'Istat.
2. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 1, comma 3. del decreto-legge n. 98 del 2011. la
Commissione approva, nella sua prima seduta, la tempistica e le
procedure riguardanti i propri lavori.
1. La Commissione definisce, altresì, le
metodologie di calcolo da utilizzare e le rende pubbliche sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nello svolgimento delle attività di cui
all'articolo 1 la Commissione attribuisce priorità agli
adempimenti relativi alle cariche e gli incarichi di più prossima
scadenza, secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. È assicurata la pubblicità dei lavori della
Commissione, delle metodologie di calcolo di cui al comma 3, nonché
dei risultati, dei pareri e di ogni altro atto adottato dalla
Commissione.
Art. 4 - Divieto di compensi di alcun genere
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del
2011 i componenti della Commissione e quelli della segreteria di
supporto non percepiscono per la loro attività di cui al presente
decreto alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque
denominato, salvo il rimborso delle documentate spese di viaggio,
poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Allegato 3 - Enti rilevanti per l'applicazione del comma 1
dell'art.1 del DL 98/2011
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Corte costituzionale
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
Consiglio della magistratura militare
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale del turismo
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale*
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Agenzia per la sicurezza nucleare*
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale*
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Commissione nazionale per le società e la borsa
DigitPA
Garante per la protezione dei dati personali
Regioni (Presidenti e Consiglieri)
Province (Presidenti e Consiglieri)
Comuni (Sindaci e Consiglieri)
* Enti soppressi
Allegato 4 - Questionari e altri materiali usati nella raccolta
dei dati
A - Esempio di questionario per le istituzioni
B - Questionario per i ministeri
C - Questionario per gli enti locali
D - Guidelines for the compilation of questionnaries
The questionnaire, in excel format, aims at collecting information
on the annual compensation of top managers in the public
administration minister's staff included.
For top managers both D1 and D2 positions need to be considered,
according to the 2010 OECD classification survey on compensation of
employees in Central/Federal Governments of OECD Countries (see
box).
Top Managers
D1 manager is a top public servant immediately below the Minister
or Secretary of State. He or she is a member of the senior civil
service and/or appointed by the government or head of government.
He or she advises government on policy matters, oversees the
interpretation and implementation of government policies and, in
some countries, has executive powers. A D1 manager may be invited
to attend some cabinet meetings. He or she provides overall
direction and managerial know how to the ministry/secretary of
state or any other administrative area. In countries with a system
of autonomous agencies, decentralized powers, flatter organizations
and empowered managers, a D1 manager will correspond to Director
General.
D2 manager formulates and reviews the policies and plans, directs,
co-ordinates and evaluates the overall activities of the ministry
or special directorate/unit with the support of other managers. He
or she may be part of the senior civil service. He or she provides
guidance in the co-ordination and management of the work and
leadership programme to professional teams in different policy
areas. He or she determines the objectives, strategies, and
programmes for that particular administrative unit/department under
his/her supervision.
Please, specify also the title of such position referring to (for
instance: Chief of Cabinet, Chief of Minister's technical staff,
Director General, Head of Unit, Head of Department, etc).
Information concerning both gross wages and salaries and
employer's social contribution are requested. In particular:
1. gross wages and salaries include the basic wages and salaries,
the additional payments (guaranteed and regularly paid allowances;
remunerations for time not worked; bonuses regularly or non
regularly paid) and the values of any social contributions, income
taxes, etc., payable by the employee.
2. employer's social contribution are social contributions payable
by employers to social security funds or other employment-related
social insurance schemes to secure social benefits for their
employees.
The number of employees for each top manager's level (D1 and D2)
in each ministry should also be collected.
For each top manager's level, the information on remuneration
should refer to the annual salary paid in 2010. Three distinct sets
of data are requested:
1. Average salary paid in 2010 to employees (weighted average,
based on the distribution of employees by salary level; not the
average between minimum and maximum salary). If the average is not
available, please indicate the more frequent value (mode). It is
worth stressing that it should be annual salary actually paid in
the calendar year 2010.
2. Minimum salary actually paid in the calendar year 2010, that is
paid to the bottom-salary employee.
3. Maximum salary actually paid in the calendar year 2010, that is
to the top-salary employee.
Data on the annual compensation of the President/Chairman and the
members of the Board/Council are also to be collected.
They should refer to the annual compensation actually paid in the
calendar year 2010. The same format used for top managers should be
used, if applicable.
If the compensation varies across Board's/Council's members
depending on special duties (e.g., Vice-President), the annual
compensation actually paid to an "ordinary" member should be
considered.
The number of Board's/Coucil's members (President included) should
also be reported.
Note: The survey will be carried out yearly. The next survey will
refer to the calendar year 2011 and is scheduled to take place next
April-May.
For any problem in filling out the questionnaire please do not
hesitate to contact ……………………