SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
CIRCOLARE N.
OGGETTO: modifiche alla disciplina in materia di
permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità -
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione
dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi").
- Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173, è stato
pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119
(Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.
183, recante delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). Il
decreto è entrato in vigore l'11 agosto 2011.
Gli artt. 3, 4 e 6 del citato decreto hanno modificato il regime
del prolungamento del congedo parentale, dei permessi e del congedo
straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di
handicap grave.
Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e
della tutela della sede per i lavoratori in situazione di
handicap grave che fruiscono delle agevolazioni per le
esigenze della propria persona, nonché quello del trasferimento e
della tutela della sede per i lavoratori che assistono i famigliari
disabili.
La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP, con l'obiettivo di fornire
indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro
pubblico e privato, ferme restando le autonome determinazioni di
ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere
organizzativo e gestionale. Rimane salvo quanto già illustrato dal
Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008,
par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato ad ore dei
permessi e, per le parti non incompatibili, quanto già detto nella
Circolare n. 13 del 2010.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novità apportate
dalle menzionate disposizioni, che sostanzialmente riguardano
il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili,
modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del
cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di
handicap grave, la necessità di documentazione a supporto
del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone
disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto
alla residenza del lavoratore.
Valgono anche in questo caso le precisazioni terminologiche
compiute nella menzionata Circolare n. 13 del 2010 in ordine alle
espressioni "persona disabile" e "persona in situazione di
handicap grave".
- Prolungamento del congedo parentale.
L'art. 3 del d.lgs. n. 119 del 2011 modifica l'art. 33 del
d.lgs. n. 151 del 2001. Con la novella viene ridefinita la durata
complessiva del congedo parentale nell'ipotesi in cui il minore sia
persona in situazione di handicap grave.
Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento
"fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro", con diritto, per tutto il periodo, all'indennità
economica pari al 30% della retribuzione. La disposizione aveva
dato adito a problemi interpretativi, poiché era sorto il dubbio
che il compimento del terzo anno di età del bambino rappresentasse
il limite per la fruizione del congedo. Il novellato art. 33, comma
1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente la
possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore
del minore in situazione di handicap grave, di beneficiare
del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni,
da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del minore
stesso (con diritto, per tutto il periodo, all'indennità economica
pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo
parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di
normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore
richiedente (art. 33 comma 4).
Si segnala che la modifica non ha riguardato invece il comma 1
dell'art. 42 del citato decreto, che prevede la possibilità per i
genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo
parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l'entrata in
vigore della novella, i genitori del minore in situazione di
handicap grave continuano a poter fruire - in alternativa
al prolungamento del congedo parentale - dei riposi orari
retribuiti ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età
hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di
permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero
del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino
agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa,
dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del
congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età
possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Secondo l'art. 33 del citato d.lgs. n. 151 del 2001, il
prolungamento del congedo è accordato "a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore". Valgono comunque anche in questa sede
le deroghe esplicitate nella Circolare n. 13 del 2010 al paragrafo
5, lett. a).
- Modifica della disciplina sul congedo di cui all'art.
42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
L'art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato la disciplina
del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del
d.lgs. n. 151 del 2001. L'attuale disciplina del congedo è pertanto
contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art.
42. Di seguito vengono forniti chiarimenti circa: i soggetti
legittimati alla fruizione del congedo, le modalità di fruizione,
la durata del congedo e il trattamento economico spettante.
a) I soggetti legittimati alla
fruizione del congedo.
Come noto, dopo l'entrata in vigore della l. n. 388 del 2000,
con la quale è stato introdotto il congedo per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave, la Corte
costituzionale in più occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sulla
disposizione in esame, da ultimo estendendo, con la sentenza n. 19
del 2009, la possibilità di fruire del congedo anche in favore dei
figli conviventi di persone con handicap grave in caso di
mancanza di altri soggetti idonei. Con il recente intervento
normativo è stato individuato un elenco di persone legittimate alla
fruizione del congedo, stabilendo un ordine di priorità e
prevedendo in particolare che esso spetta ai seguenti soggetti:
1) coniuge convivente della persona in situazione di
handicap grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in
situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di
handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed
entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di
concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in
cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i
genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza,
decesso, patologie invalidanti);
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il
coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della
persona in situazione di handicap grave siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi,
la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si
verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge
convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si
trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso,
patologie invalidanti).
Per quanto riguarda i concetti di "mancanza" e
"patologie invalidanti" si rinvia alle indicazioni fornite
nella citata Circolare n. 13 (par. 2).
A fronte di alcune richieste di parere sul punto, si aggiunge
che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato
indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha
pure stabilito le condizioni in cui si può "scorrere" in favore del
legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene
derogabile. Pertanto, per l'individuazione dei legittimati non pare
possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al
fine di far "scattare" la legittimazione del soggetto successivo,
né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano
state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la
circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o
imprenditore).
Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti
legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della
convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R.
n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della
residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione
(art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento
già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza
di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza
previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui
la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di
handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello
stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della
persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi
soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta
dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione
nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del
d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale
(residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni
disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445
del 2000).
Il nuovo comma 5 bis dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del
2001 estende anche al congedo in esame il principio del "referente
unico" già introdotto dall'art. 24 della l. n. 183 del 2010 per i
permessi ex lege n. 104 del 1992. Infatti, la norma
stabilisce che il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato
ed i permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona in situazione di handicap grave. Ne consegue che,
in base alla legge, la fruizione dei permessi e del congedo
dovranno concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto,
non sarà possibile beneficiare del congedo per assistere una
persona disabile nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti
autorizzato a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della l . n. 104 del 1992 per la stessa persona. Allo stesso modo,
non potranno essere fruiti i permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della citata legge per assistere una persona in situazione di
handicap grave nell'ipotesi in cui un altro lavoratore
risulti autorizzato a beneficiare di periodi di congedo per la
stessa persona. Fanno eccezione a questa regola i genitori, anche
adottivi, del minore in situazione di handicap grave, i
quali possono fruire delle prerogative in maniera alternata anche
nell'arco dello stesso mese.
b) Le modalità di
fruizione.
Il d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il disposto
dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, prevedendo
all'attuale comma 5 bis che "i genitori, anche
adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni
l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33,
commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente
decreto.". A seguito della modifica, i genitori possono fruire
delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili,
permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale)
anche in maniera cumulata con il congedo straordinario
nell'arco dello stesso mese, mentre è
precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La
conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle
agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto,
nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art.
42, commi 5 ss., d.lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui
all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del
prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente
che assiste una persona in situazione di handicap grave
diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del
congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
l. n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato quanto detto
nella Circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla
preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42,
comma 5, e permessi. A fronte di alcune richieste di chiarimento in
proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata
nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od
altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art.
33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi
spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3
giorni) e non è previsto un riproporzionamento.
In base a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2, del d.lgs.
n. 151 del 2001, per i genitori rimane comunque ferma l'alternanza,
nell'arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due ore di
permesso al giorno (art. 33, comma 2, della l. n. 104 del 1992), il
prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs.
n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al mese (art. 33,
comma 3, della l. n. 104 del 1992).
Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi,
ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di
congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di
articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si
verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di
congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso
in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al
venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa
dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del
dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di
congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro
tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero
di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni
festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti
subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente
richiedente abbia un rapporto di lavoro part-time con
l'amministrazione. Nel caso di part-time verticale, il
conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i
periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato
che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente
sono entrambe proporzionate alla percentuale di
part-time.
c) La durata del congedo.
Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5 bis
dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 precisa che "il congedo
fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva
di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa".
Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato,
la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di
handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a
titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati
dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede
all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di
congedo per assistere i famigliari disabili.
Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui
all'art. 42, commi 5 ss., rappresenta una species
nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art. 4,
comma 2, della l. n. 53 del 2000. Tale disposizione stabilisce che
"i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni".
Pertanto, il "contatore" complessivo a disposizione di ciascun
dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita
lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo
è fruito. Si chiarisce, così, che utilizzati i due anni, ad
esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il
dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi
e documentati motivi familiari". Si chiarisce, altresì, che,
trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una
lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e
quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e
documentati motivi familiari", il congedo di cui all'art. 42,
comma 5, potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto
mesi.
Va evidenziato che nell'ipotesi in cui la situazione di
handicap grave rivedibile non sia confermata da parte
dell'apposita commissione, il dipendente decade dal beneficio, con
la conseguenza che l'amministrazione non potrà riconoscere la
fruizione del congedo, né dei permessi. Inoltre, la fruizione del
congedo non può essere accordata per un periodo che superi
l'eventuale termine di efficacia dell'accertamento di
handicap grave.
Si segnala che, in base a quanto risulta dai CCNL (art. 23 CCNL
comparto ministeri del 16 maggio 2001, art. 6 CCNL regioni ed
autonomie locali del 14 settembre 2000, art. 33 CCNL comparto enti
pubblici non economici del 14 febbraio 2001, art. 35 CCNL comparto
S.S.N. del 20 settembre 2001), in linea anche con l'orientamento
già manifestato dall'ARAN, in caso di part-time verticale
la durata del congedo deve essere riproporzionata in osservanza
della regola generale espressa nelle clausole, precisandosi che
tale modalità applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura
la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente
fruisce del part-time verticale.
d) Il trattamento spettante durante il
congedo.
Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del
2001 stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo
straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle
voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è
corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè
quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione
accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo.
L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita
previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo
pari a € 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010). Detto importo
è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base
della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo
della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente
datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
Ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo, i
periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della
maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e
trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del
2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini
del calcolo dell'anzianità. Si precisa che il riferimento alla
contribuzione figurativa contenuto nella norma vale solo per i
lavoratori del settore privato e non per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, poiché per questi ultimi la
contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le
ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrisposti (circolare
INPDAP n. 2 del 2002). Tale contribuzione deve essere versata ai
fini del trattamento pensionistico, a seconda della gestione cui
risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della
gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a
favore dell'assicurazione sociale vita. In considerazione del
previsto limite di spesa complessivo tra indennità da erogare e
contribuzione, si sottolinea, inoltre, che non sono valorizzabili
ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a
carico della gestione previdenziale, gli importi di retribuzione
eccedenti i limiti massimi imposti.
Il trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione
TFS/TFR, in quanto, come visto, il congedo di cui trattasi non
rileva a tali fini.
Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti in merito al
regime speciale di contribuzione vigente per i dipendenti di
amministrazioni pubbliche privatizzate. In proposito, l'art. 20 del
d.l. n.112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008,
prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per le imprese
privatizzate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali,
con personale optante (ai sensi dell'art. 5 della l. n. 274 del
1991) per il mantenimento dell'iscrizione ad INPDAP l'obbligo del
versamento all'INPS della contribuzione per maternità (congedi e
riposi previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001; permessi ex
lege n. 104 del 1992). Come precisato dall'INPDAP con la nota
operativa n. 18 del 22 dicembre 2009 e dall'INPS con la circolare
n. 114 del 30 dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data,
l'INPS è tenuto ad erogare ai suddetti optanti - indipendentemente,
quindi, dalla gestione pensionistica di loro appartenenza - le
previste prestazioni economiche di maternità ed a riconoscere la
relativa contribuzione figurativa, da valorizzare successivamente
in INPDAP tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6
della l. n. 29 del 1979. Anche l'indennità collegata al congedo
straordinario ex art. 42 rientra tra le prestazioni
economiche di maternità erogate dall'INPS e coperte da
contribuzione figurativa, cui fa riferimento la previsione del
citato art. 20 (cfr. messaggio INPS n. 31250 del 10 dicembre 2010).
Pertanto, per i lavoratori sopra individuati, durante i periodi di
congedo straordinario, nessuna contribuzione è dovuta ad
INPDAP.
Il comma 5-quarter (anch'esso introdotto dall'art. 4
del d.lgs. n. 119 del 2011) prevede che con la fruizione di un
periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei
mesi il dipendente matura il diritto a fruire di permessi non
retribuiti (senza diritto a contribuzione figurativa) in misura
pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato
nello stesso arco di tempo lavorativo. Si precisa che gli stessi,
non essendo retribuiti, non sono parimenti assoggettabili a
contribuzione.
- Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a
più persone in situazione di handicap grave.
L'art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011 restringe la platea dei
legittimati alla fruizione dei permessi per l'assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap grave.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33
della legge n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di
prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un
parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.". Tale disposizione contempla la fattispecie in cui
lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più
disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più
permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a
condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un
parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado
qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in
situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o
siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per
l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o
affinità.
- La documentazione circa il raggiungimento del luogo di
residenza della persona in situazione di handicap grave
nel caso di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3,
della l. n. 104 del 1992.
L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato
l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3
bis. La disposizione prevede che "Il lavoratore che
usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a
distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di
residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell'assistito".
In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei
permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni
di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da
assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra
documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del
pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura
sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata,
biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in
loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione
di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere
giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992
nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore
l'idonea documentazione.
La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del
dipendente e della persona in situazione di handicap
grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto
quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per
entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della
norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in
base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la
dimora abituale della persona, mentre non è possibile
considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è
"nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale
dei suoi affari ed interessi". Anche in questo caso,
l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia,
come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata
mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
d.P.R. n. 445 del 2000.
- Rilevazione dati relativi ai permessi per l'assistenza
alle persone in situazione di handicap grave.
Infine, si rammenta a tutte le Amministrazioni l'adempimento
previsto dall'art. 24 della l. n. 183 del 2010 ai fini della
rilevazione sulla fruizione dei permessi per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave e si raccomanda il
rispetto del termine previsto dalla legge (31 marzo di ogni anno).
Si segnala altresì che, considerate le richieste pervenute e
tenendo conto del fatto che si tratta del primo anno di gestione
del sistema, sarà ancora consentito per i mesi di gennaio e
febbraio del 2012 comunicare i dati relativi all'anno 2010.
IL MINISTRO PER
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Cons. Filippo Patroni Griffi