VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il
turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e
gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in tema di "Reclutamento del personale";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura
speciale di reclutamento per il personale in possesso dei
prescritti requisiti;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma
1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una
riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso;
VISTO il predetto articolo 35, comma 4 e 4-bis
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina
l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle
200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di competitività economica ed in particolare l'articolo
9, commi 25, 26 e 27;
VISTO l'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di
mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire
prima di bandire un concorso;
VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al
comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle
dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze
di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche
temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette;
VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad
apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
VISTO l'articolo 1, comma 4, dello stesso
decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal precedente comma 3
entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17
settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
avviate alla predetta data;
VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi
dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio,
le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a
trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni;
VISTA la nota circolare n. 11786 del 22
febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica
ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013,
autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il
triennio 2011-2013;
VISTE le richieste di autorizzazione a bandire
procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 27452 del 25
luglio 2011 e nota n. 27728 del 26 luglio 2011 che sono state
valutate con esito favorevole;
VISTO il regime assunzionale vigente e ferma
restando la necessità dell'autorizzazione ad assumere a conclusione
delle procedure concorsuali autorizzate;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste
dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure
concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, nonché con
quelle autorizzate per gli anni 2009 e 2010;
RITENUTO di poter autorizzare a bandire le
procedure concorsuali, come da richiesta pervenuta, fermo restando
che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano
effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione
del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area
di riferimento e fermo restando, altresì, che le amministrazioni
devono avere la presunta disponibilità finanziaria per le
successive assunzioni da autorizzare;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
D E C R E T A
Art. 1
1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri è autorizzata, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare,
nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento per n. 12
posti di dirigente di seconda fascia e n. 21 posti di categoria B,
posizione economica F3.
2. Le procedure di
reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti
in organico alla data di emanazione del relativo bando di concorso.
Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno
disponibili successivamente all'indizione della procedura. I
dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata
individuazione delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi
dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27
ottobre 2009, n. 150.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2011
per IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze