VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il
turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e
gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in tema di "Reclutamento del personale";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura
speciale di reclutamento per il personale in possesso dei
prescritti requisiti;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma
1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una
riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso;
VISTO il predetto articolo 35, comma 4 e 4-bis
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina
l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle
200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
VISTO il comma 4-bis dell'articolo 35
del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui l'avvio delle
procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche
alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti
superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e
lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri
previsti dall'articolo 36;
VISTO l'articolo 36 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 che in tema di utilizzo di contratti di
lavoro flessibile dispone che le pubbliche amministrazioni, per le
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste
dall'articolo 35 e che possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti,
solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di competitività economica ed in particolare l'articolo
9, commi 25, 26 e 27;
VISTO l'articolo 9, comma 28 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dall'anno
2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli
7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Il mancato rispetto dei predetti limiti
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale;
VISTO l'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di
mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire
prima di bandire un concorso;
VISTO l'articolo 30 del richiamato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e
modificato concernente il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis
secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio".
VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al
comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle
dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze
di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche
temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette;
CONSIDERATO che il citato articolo 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica anche agli enti di
ricerca che non possono creare posizioni soprannumerarie
nell'ambito dei contingenti relativi ai profili professionali,
nonché nell'ambito dei singoli livelli economici e che la relativa
dotazione organica deve essere adottata per livelli;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad
apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
VISTO l'articolo 1, comma 4, dello stesso
decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31
marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto
divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17
settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
avviate alla predetta data;
VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi
dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio,
le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a
trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni;
VISTA la nota circolare n. 11786 del 22
febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica
ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013,
autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il
triennio 2011-2013;
VISTE le richieste di autorizzazione a bandire
procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse da
alcune amministrazioni, secondo la tabella allegata al presente
decreto, per le quali si tiene in considerazione la disciplina
derogatoria di cui alla citata normativa in materia di riduzione
delle dotazioni organiche;
CONSIDERATO che le procedure a bandire concorsi
pubblici per dirigenti di prima fascia non sono soggette ad
autorizzazione, così come le relative assunzioni;
VISTO il regime assunzionale vigente e ferma
restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessità della
preventiva autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure
concorsuali autorizzate;
TENUTO CONTO che la compatibilità delle
richieste pervenute è stata valutata con esito favorevole rispetto
al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni
organiche vigenti, senza considerare gli effetti delle riduzioni
delle dotazioni organiche previste dal citato decreto legge n. 138
del 2011;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste
dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure
concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, nonché con
quelle autorizzate per gli anni 2009 e 2010;
RITENUTO di dover revocare le autorizzazioni a
bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli anni antecedenti
al 2008, che non siano state ancora bandite alla data del presente
provvedimento;
RITENUTO di poter autorizzare a bandire le
procedure concorsuali, come da richieste pervenute, fermo restando
che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano
effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione
del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area
di riferimento e, per gli enti di ricerca, nell'ambito del livello
economico del profilo professionale interessato e fermo restando,
altresì, che le amministrazioni devono avere la presunta
disponibilità finanziaria per le successive assunzioni da
autorizzare;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
D E C R E T A
Art. 1
1. Le
Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi
dell'art. 35, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di
cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le
procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
2. Le procedure di
reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti
in organico nell'ambito delle aree, e ai singoli livelli,
nell'ambito dei profili professionali, alla data di emanazione del
relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per
posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione
della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso
di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale,
ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27
ottobre 2009, n. 150.
3. Sono revocate le
autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli
anni antecedenti al 2008 che non siano state bandite alla data del
presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2011
per IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze