VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1,
comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco
delle assunzioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e
successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di competitività economica;
VISTO l'articolo 3, comma 102, della
legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 66,
comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9,
comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che,
per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento
di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate
nell'anno precedente;
VISTO il citato art. 1, comma 523, della legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende
il comparto scuola;
CONSIDERATO che come già
previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge
n. 311 del 2004, il comparto scuola continua a rimanere fuori dai
limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate,
fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di
settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle
effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente
con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
VISTA la citata legge n. 244 del 2007,
ed in particolare l'articolo 2, commi 411 e 412;
VISTO il citato decreto-legge n. 112 del
2008, ed in particolare l'art. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione
scolastica;
VISTO l'art 9, comma 31, del citato decreto
legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare
il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni
e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti
in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere
disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie";
VISTA la nota del 20 aprile 2011 n.
AOODGPER.3482, con la quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione -
Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio II, ha
richiesto l'autorizzazione ad assumere n. 429 dirigenti scolastici
ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, di cui 414 richieste di trattenimento in
servizio, 10 riammissioni in servizio e l'immissione in ruolo di 5
idonei, che hanno instaurato contenzioso, tuttora pendente, e che
probabilmente avrà esito favorevole nei confronti degli stessi;
VISTA la successiva nota del 5 maggio 2011, n.
AOODGPER.3892, con la quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione -
Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio II, nel
rappresentare la grave situazione di difficoltà in cui versano le
istituzioni scolastiche per la notevole carenza di dirigenti
scolastici, illustra il proprio fabbisogno;
CONSIDERATO che sulla base dei dati forniti da
parte degli Uffici scolastici regionali alla citata Direzione
generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, risulta che i posti dirigenziali vacanti e disponibili al
5 maggio 2011 sono quantificati in n. 1.254 unità, depurati dalle
istituzioni scolastiche dimensionate fino all'anno scolastico
2010/2011 per un totale di 430 istituti soppressi, a cui vanno
aggiunti ulteriori 734 posti a seguito di cessazioni previste al 31
agosto 2011;
PRESO ATTO che alle carenze di organico
rappresentate si è dovuto sopperire mediante l'attribuzione di una
notevole quantità di reggenze, atteso che il ricorso alla stessa
comporta gravi ripercussioni e pregiudizio alle attività degli
istituti interessati;
TENUTO CONTO che la richiesta di autorizzazione
al trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici riguarda un
solo anno scolastico, in ragione dell'ipotesi auspicata dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che,
entro tale periodo, siano state ultimate le prossime procedure
concorsuali e possano essere assunti i nuovi dirigenti
scolastici;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in data 13
giugno 2011, con la quale è stato trasmesso al Gabinetto del
Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione ad assumere n.
429 dirigenti scolastici, al fine di acquisire il prescritto
parere;
VISTA la nota del Gabinetto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 27 luglio 2011, n. 18739 con
la quale, alla luce dei pareri della Ragioneria generale dello
Stato e dell'Ufficio legislativo - Economia resi, rispettivamente,
con note prot. 81068 del 13 luglio 2011 e prot. ACG/19/RIFPA/9548
del 15 luglio 2011, il medesimo Ministero esprime l'assenso
all'autorizzazione ad assumere limitatamente alla richiesta di
trattenimento in servizio di n. 414 dirigenti scolastici per il
solo anno scolastico 2011/2012;
RITENUTO di aderire al parere espresso dal
Gabinetto del Ministero dell'economia e delle Finanze e di
procedere ad autorizzare il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca al trattenimento in servizio di n.
414 dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2011/2012;
VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
che all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il
termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO in particolare l'art. 9, comma 17, del
citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, nel
rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica,
la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni
2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun
anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli
effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008; tanto al fine di garantire
continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e
conferire il maggiore possibile grado di certezza e stabilità nella
pianificazione degli organici della scuola;
VISTA la nota del 24 giugno 2011 n.
AOODGPER.5266, con la quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione -
Direzione generale per il personale scolastico, ha richiesto
l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale della
scuola;
VISTO il CCNL sottoscritto in data 4 agosto
2011, relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell'art.
9, comma 17, del decreto 13 maggio 2011 n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione in data 3 agosto 2011, in
corso di perfezionamento, che, in attuazione dell'art. 9, comma 17,
del decreto legge n.70 del 2011, ed in esito alla richiamata
specifica sessione negoziale, definisce una programmazione
triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel
triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, e che, per l'anno scolastico 2011/2012, prevede
l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di
cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata
per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al
medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad
esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011 e 36.000 unità di
personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
RITENUTO che le assunzioni previste nel
predetto piano sono comprensive del contingente numerico di
vincitori delle progressioni verticali del personale ATA, da
assumere eventualmente in esito alle relative procedure, purché
bandite nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150;
CONSIDERATO che il predetto piano assunzionale,
che ricomprende, oltre le predette progressioni verticali, anche il
numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento
indicati nelle premesse del citato decreto in data 3 agosto 2011,
deve essere annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di
eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover autorizzare, per l'anno
scolastico 2011/2012, l'assunzione di 30.300 unità di personale
docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta
di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con
retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le
assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno
2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, come previsto dal citato
decreto del 3 agosto 2011, adottato su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
CONSIDERATO che, come peraltro chiarito con
circolare congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 22
febbraio 2011, n. 11786, per il personale del comparto Scuola si
procede, in materia di assunzioni, con le modalità prescritte
dall'art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il citato articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii) da cui deriva
che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del
Consiglio dei Ministri sono emanati dal Presidente della
Repubblica, salvo diversa disposizione di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;
SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
DECRETA:
Art. 1
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è
autorizzato a trattenere in servizio, per il solo anno scolastico
2011/2012, le seguenti unità di personale:
- n. 414
dirigenti scolastici.
Art. 2
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è
autorizzato, per l'anno scolastico 2011/2012, ad assumere le
seguenti unità di personale:
- 30.300
unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a
completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno
scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno
e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento
vigenti nell'anno 2010/2011;
- 36.000 unità
di personale ATA comprensive del contingente numerico di vincitori
delle progressioni verticali, purché bandite nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare dell'articolo 24 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Dato a Roma Addì 21 settembre 2011