COMMISSIONE GIOVANNINI
Il livellamento retributivo
Italia - Europa
Roma, 3 agosto 2011
Indice
Riferimenti normativi
Costi della politica e degli amministratori
La Commissione e le sue funzioni
Gli ambiti di applicazione
1. Titolari di cariche elettive
2. Figure apicali delle amministrazioni
Tempi e modalità applicative
Riferimenti normativi
La manovra per la stabilizzazione finanziaria
(Decreto Legge 98/2011), recentemente convertita in Legge 111/2011,
prevede il livellamento retributivo Italia - Europa per i
titolari di cariche elettive e le figure apicali delle
amministrazioni e, a tal fine, istituisce
una Commissione che provveda alla
ricognizione e all'individuazione della media ponderata rispetto al
PIL dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di
omologhe cariche e incarichi nei sei principali Stati dell'Area
Euro riferiti all'anno precedente e aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza
Il Governo ha adottato in anticipo rispetto al termine
previsto nella legge ("entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del D.L. 98/2011") il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la
Commissione Governativa per il livellamento retributivo
Italia - Europa
Costi della politica e degli amministratori
Obiettivo: CONVERGENZA CON L'EUROPA
Il trattamento economico dei titolari di
cariche elettive, dei titolari degli incarichi di vertice nelle
Amministrazioni centrali dello Stato nonché dei vertici e
componenti degli Organismi, Enti o Istituzioni non potrà
superare la media del trattamento economico percepito annualmente
dai titolari di posizioni analoghe nei sei principali
Stati dell'Area Euro, individuati in base al livello assoluto del
PIL, espresso in euro, come pubblicato dall'Eurostat per l'ultimo
anno disponibile
La media deve essere ponderata rispetto al PIL dei sei
Paesi citati
La disposizione non comporta effetti
finanziari
La Commissione:
opera presso la Presidenza Consiglio dei
Ministri
è presieduta dal Presidente dell'ISTAT e
composta da un rappresentante di Eurostat e da altri 3 esperti di
chiara fama, rinnovati ogni 4 anni
si avvale degli uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo svolgimento della propria
attività
non prevede alcun compenso per i propri
componenti e per gli organi di supporto
opera nel rispetto della massima trasparenza
assicurando la pubblicità di:
metodologia di calcolo
risultati
pareri
Funzioni della Commissione
La Commissione provvede, entro il 1° luglio di ogni anno
(quest'anno 31 dicembre), alla:
ricognizione delle cariche elettive, incarichi di vertice e
componenti comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, e dei relativi trattamenti economici
in Italia
ricognizione delle stesse posizioni di vertice e relativi
trattamenti economici nei 6 principali Stati dell'Area Euro per
PIL, riferiti all'anno precedente e aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel più recente Documento di Economia e Finanza,
rispetto ai quali è previsto il livellamento retributivo ai fini
del calcolo della media dei trattamenti economici
Gli ambiti di applicazione
Il DPCM individua 2 ambiti di applicazione:
- I TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
- INCARICHI DI VERTICE E COMPONENTI DI ORGANISMI, ENTI E
ISTITUZIONI, nonché FIGURE APICALI DELLE AMMINISTRAZIONI
1. Cariche elettive
I titolari di cariche elettive:
- Senato della Repubblica e Camera dei Deputati 315+630
soggetti coinvolti
- Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri
regionali, provinciali e comunali: 124.893 soggetti coinvolti
Per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati viene fatto salvo il principio costituzionale di
autonomia
2. Incarichi di vertice e componenti di
organismi, enti e istituzioni
- I titolari di incarichi di vertice e componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali
appartenenti a: Corte costituzionale; Organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e
militare; CNEL; CiVIT; DIgitPA; ARAN; Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione; Autorità amministrative
indipendenti, compresa l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato; CONSOB; Agenzie governative; (ad esclusione della sola
Banca d'Italia)
- Corte costituzionale: 15 soggetti coinvolti
- Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria e militare: 68 soggetti
coinvolti
- CNEL, CiVIT; DIgitPA, ARAN, Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione: 146 soggetti coinvolti
- Autorità amministrative indipendenti, compresa l'AGCOM; CONSOB;
(ad esclusione della sola Banca d'Italia): 55 soggetti
coinvolti
- Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGE.NA.S): 11 soggetti coinvolti
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (ANSV): 4 soggetti
coinvolti
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Agenzia
nazionale di vigilanza sulle risorse idriche: 23 soggetti
coinvolti
- Agenzia nazionale per il turismo: 17 soggetti coinvolti
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: 5
soggetti coinvolti
- Agenzia per la sicurezza nucleare: 5 soggetti coinvolti
- Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale: 3
soggetti coinvolti
Figure apicali delle amministrazioni
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 98/2011, le
figure apicali delle amministrazioni centrali dello Stato sono
identificate nei segretari generali, capi dei dipartimenti,
dirigenti generali, titolari degli uffici a questi equiparati
Per trattamento economico omnicomprensivo si intende il
complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle
pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,
ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di
appartenenza
I componenti degli organi sotto elencati, che siano dipendenti
pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che
optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza:
Autorità amministrative indipendenti compresa l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato; la CONSOB; (ad esclusione della
sola Banca d'Italia)
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -
AGE.NA.S
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale per il turismo
DIgitPA; CiVIT; ARAN e Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Regioni: precisazioni
Le disposizioni generali in materia di riduzione dei costi della
politica e degli incarichi di vertice e per i componenti degli
organismi anche collegiali troveranno applicazione anche alle
Regioni ordinarie o a statuto speciale, nei limiti e nel rispetto
dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione
In particolare, le Regioni a statuto ordinario provvederanno ad
armonizzare i propri ordinamenti entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della manovra, mentre quelle a statuto speciale adegueranno
la propria legislazione secondo le norme dei rispettivi statuti
Tempi e modalità applicative
La nuova disciplina si applica a decorrere dalle prossime
elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le
retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati
alla data di entrata in vigore del presente decreto
La Commissione costituita ad hoc ha il compito di
raccogliere i dati e le informazioni più rilevanti per individuare
i parametri retributivi - entro il 1° luglio di ogni anno -
derivanti dalla media dei trattamenti economici dei titolari di
posizioni e incarichi analoghi nei Paesi dell'area euro, da
applicare in sede nazionale ai soggetti indicati nelle
slide precedenti
La Commissione ha una durata di 4 anni
In sede di prima applicazione la Commissione raccoglierà le
informazioni e individuerà il nuovo trattamento economico, riferito
all'anno 2010, entro il 31 dicembre 2011, ed eventualmente riviste
entro il 31 marzo 2012
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, tali disposizioni saranno
pienamente operative
Stop ai benefit dopo la cessazione della
carica
Tutti i titolari di incarico o carica pubblica, di natura
elettiva o per nomina, compresi quelli degli organi costituzionali,
nonché i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali, all'atto
della cessazione dell'ufficio, non potranno più utilizzare
immobili, anche ad uso abitativo, né disporre di mezzi di
trasporto, di comunicazione o di informazione appartenenti ad
organismi pubblici. La norma non si applica agli ex
Presidenti della Repubblica
Per quanto riguarda la Camera, il Senato e la Corte
costituzionale, nell'ambito dell'autonomia che gli è riconosciuta
costituzionalmente, questi assumeranno le iniziative più opportune
per limitare nel tempo i benefits riconosciuti ai
Presidenti dopo la cessazione della loro carica
Le disposizioni in materia di sicurezza nazionale o di
protezione personale per la specificità e la natura dell'incarico
sono salvaguardate
Tali norme costituiscono principio di coordinamento della
finanza pubblica cui le Regioni si adegueranno con le modalità
riconosciute dalla Costituzione.