OGGETTO: Articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concorso
pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di
dirigente di prima fascia
Capo I - Amministrazioni destinatarie e programmazione del
fabbisogno
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Programmazione posti disponibili
Capo II - Concorso pubblico per titoli ed
esami
Art. 3 Concorso pubblico a tempo
indeterminato
Art. 4 Requisiti e criteri generali di
accesso
Capo III - Concorso pubblico per posti di peculiare
professionalità
Art. 5 Concorso pubblico a tempo
determinato
Art. 6 Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo
determinato
Capo IV - Svolgimento del concorso
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 8 Modalità di svolgimento delle
selezioni
Art. 9 Ciclo di attività formative
Capo V - Disposizioni finali
Art. 10 Resti di frazione
Art. 11 Monitoraggio procedure e
convenzioni
Art. 12 Norma di rinvio e prima
applicazione
Relazione illustrativa
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 28-bis del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1
dell'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai
sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono fissati i criteri generali per il concorso
pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di
dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici;
Visto il successivo comma 3 del citato articolo 28-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti
criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali
degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo
stesso articolo, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione;
Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicità delle
procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3
dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visti, altresì, i commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo n.
165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di
equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli
articoli 4 e 6 del presente decreto, che si è espresso con nota del
30 luglio 2010, n. AOO/Uffleg/3073;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giungo 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta"
come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14 maggio 2010;
DECRETA
Capo I - Amministrazioni destinatarie e programmazione del
fabbisogno
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso
pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il
conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in
applicazione dell'articolo 28-bis, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché
agli enti pubblici non economici i cui regolamenti
organizzativi prevedono funzioni dirigenziali di livello
generale.
3. Ai fini del calcolo delle disponibilità da destinare al concorso
pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi agli
incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si
applica alle carriere e alla dirigenza di cui all'articolo 3 del
citato decreto legislativo.
Art. 2
Programmazione posti disponibili
1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre
il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base
previsionale triennale, il numero dei posti di funzione
dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro
il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia
appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.
2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di
cui al comma 1, è destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a
tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo
quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto dei criteri e dei
limiti previsti dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 e dal presente decreto, fermo restando, per il restante
cinquanta per cento dei posti, le modalità di conferimento di
incarico dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis
e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel
rispetto delle percentuali ivi indicate.
3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo è
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità di cui
all'articolo 11.
Capo II - Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 3
Concorso pubblico a tempo indeterminato
1. Nel limite dei posti di cui all'articolo 2, comma 2, e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 5 per quanto attiene ai
posti da destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le
amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed
esami, per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato,
alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di
funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il bando di concorso, che può riferirsi ai posti disponibili di
un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve
indicare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui
si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la
copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la
copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono
effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel
bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per
cento.
3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la
graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori
corrispondenti al numero dei posti banditi.
Art. 4
Requisiti e criteri generali di accesso
1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo
sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea magistrale, in
possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle
amministrazioni pubbliche, nonché dei requisiti specifici previsti
dal presente articolo. E' equiparata alla laurea magistrale, nel
rispetto della normativa vigente, quella specialistica, nonché il
diploma di laurea del precedente ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al
concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:
* i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali di seconda fascia;
* gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base
dei criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione
stabiliti dai commi 3 e 4.
3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto previsto dal
comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato,
per titoli ed esami:
a) il personale di ruolo dell'amministrazione che bandisce il
concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di
livello dirigenziale generale all'interno della amministrazione
medesima, in possesso di laurea magistrale;
b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione
europea, già reclutati come funzionari permanenti in virtù di un
pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il
quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti
all'organico dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di
capo unità per almeno cinque anni, già reclutati come funzionari
permanenti in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea
magistrale;
d) il personale appartenente all'organico dell'Unione
europea, reclutato in virtù di un pubblico concorso organizzato
dalle relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio
continuativo per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli
organigrammi permanenti della Commissione, del Consiglio, del
Parlamento o della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in
posizioni di coordinamento e o di Membro di Gabinetto per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale.
4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, sono, altresì, ammessi al concorso di cui al presente
capo:
a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica
di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni
dirigenziali;
b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un
periodo non inferiore ai sei anni;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali
in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un
periodo non inferiore a otto anni.
5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro specifiche
esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini
dell'accesso, determinare nel bando specifiche tipologie di lauree
e, previa motivazione, titoli professionali aggiuntivi.
Capo III - Concorso pubblico per posti di peculiare
professionalità
Art. 5
Concorso pubblico a tempo determinato
1. In sede di determinazione del fabbisogno, le amministrazioni,
ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle strutture
dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione
organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti in
ragione di una specifica e particolare esperienza e peculiare
professionalità necessaria, per la cui copertura si può provvedere,
previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai
tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla metà dei
posti da destinare al concorso pubblico di cui all'articolo 3, da
detrarre dalla disponibilità calcolata per quest'ultimo.
2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato ha
efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni pari a quello
dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura
di cui al presente capo non partecipano ai percorsi formativi di
cui all'articolo 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in
aspettativa, senza assegni, per i tre anni di durata del contratto
a tempo determinato ed il relativo periodo è considerato ai fini
dell'anzianità di servizio, ma non ai fini della maturazione del
requisito temporale utile per transitare nella prima fascia, come
previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Art. 6
Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 5 sono ammessi i
soggetti di cui all'articolo 4 e, secondo le specifiche esigenze
individuate dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in
possesso di: adeguate qualifiche professionali ricoperte per non
meno di cinque anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di
concorso stesso, comunque non inferiore ai cinque anni; competenze
culturali di elevato livello (titoli post laurea, ovvero
pubblicazioni a livello internazionale); comprovate capacità
manageriali corrispondenti ai posti di funzione da coprire.
Capo IV - Svolgimento del concorso
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai Capi
II e III del presente decreto è nominata con determina della
dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso,
ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di Presidente.
2. Il Presidente della Commissione è scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei
rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima
fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o
private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore, nonché tra esperti di comprovata
qualificazione nelle materie oggetto del concorso ed in ragione dei
posti dirigenziali da coprire.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area professionale C o III.
5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o più componenti esperti di informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni
soggetti componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso è riservato alle donne, salva motivata
impossibilità.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di
nomina indicate nel presente articolo.
Art. 8
Modalità di svolgimento delle selezioni
1. Il bando del concorso pubblico di cui all'articolo 3 definisce i
criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun
candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
La Commissione, previa determinazione dei criteri analitici da
seguire ai fini della valutazione dei titoli, procede alla
valutazione degli stessi nei confronti dei candidati che avranno
consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima
dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. Per i
titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore
a 10/30.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei
concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento
di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per
l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo
tecnico l'amministrazione può prevedere una terza prova
teorico-pratica obbligatoria, da indicare nel bando di concorso,
volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici
compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella
soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente di prima fascia deve
essere preposto.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel
bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione
all'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il
concorso, l'attitudine dei candidati:
a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive
generali, anche mediante il coordinamento ed il controllo
dell'attività dei dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse
con il ciclo di gestione della perfomance e con la
valutazione del personale in particolare dirigenziale;
b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare poteri
di spesa corretti sotto il profilo della legittimità,
dell'opportunità, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità
organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli standard
qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, di trasparenza delle
amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrità.
4. Per il concorso di cui all'articolo 5 le amministrazioni
possono, ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova
teorico-pratica, rispettando i criteri indicati nei commi 2 e
3.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nel bando di concorso e mira ad accertare la professionalità del
candidato, le capacità organizzative e manageriali, l'attitudine a
intrattenere corretti rapporti istituzionali ed
interpersonali, a comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova
orale è accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua
straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del
candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi
in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al
miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la
trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento
concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole
prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a
ciascun candidato con estrazione a sorte.
7. Ciascuna prova è valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il
punteggio complessivo è determinato sommando, al punteggio dei
titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto
riportato nella prova orale.
Art. 9
Ciclo di attività formative
1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del
concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione
è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
2. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non
continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1,
scelti dal dirigente assunto tra quelli indicati
dall'amministrazione, secondo le modalità che saranno disciplinate
con il regolamento dell'articolo 28-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di
professionalità acquisito che equivale, per coloro che all'atto
dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di
prova necessario per l'immissione in ruolo.
4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in
esito al concorso ammessi allo stesso in virtù dei requisiti di cui
all'articolo 4 comma 3, lettere b), c) e d).
Capo V - Disposizioni finali
Art. 10
Resti di frazione
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui
all'articolo 2, gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai
concorsi pubblici, salvo il recupero nell'anno successivo a favore
della quota di cui all'articolo 2 comma 2.
2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di
cui all'articolo 3 e quello di cui all'articolo 5, gli eventuali
resti di frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui
all'articolo 3.
3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.
Art. 11
Monitoraggio procedure e convenzioni
1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita direttiva
del Ministro i criteri e le modalità di trasmissione annuale della
programmazione triennale del fabbisogno delle singole
amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla
tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini del
calcolo delle percentuali di cui all'articolo 2, e delle
determinazioni assunte per l'espletamento dei concorsi pubblici
previsti, al fine di monitorare lo svolgimento delle procedure di
cui al presente decreto e garantire il giusto raccordo delle
diverse modalità di accesso alla dirigenza della prima
fascia.
2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il Dipartimento
della funzione pubblica promuove convenzioni per la gestione
unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonché
iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure
concorsuali.
Art. 12
Norma di rinvio e prima applicazione
1. 1. Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni
devono favorire la più ampia diffusione delle procedure
informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta
elettronica certificata. Per quanto non previsto nel presente
decreto, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, per le parti non incompatibili.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le
percentuali di cui all'articolo 2 vanno calcolate tenendo conto dei
posti di funzione di livello generale che si rendono disponibili a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 ottobre 2010
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella
Pubblica Amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 9/3/2011 (foglio 6 registro
27)
G.U. Serie Generale n. 100 del 2/5/2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA