VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitività economica;
VISTO l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto legge n. 112 del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191
del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del
richiamato decreto legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una
spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel
corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
VISTO il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo;
VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 in
cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'articolo 74,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto
articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle
relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di
ricerca;
VISTO il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto
legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n.
25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano
adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis
dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei
relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e
di mobilità avviate alla predetta data;
VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del
decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso
articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione
delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i
magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTE le note del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in data 19
gennaio 2011, n. 1665 e del 14 febbraio 2011 n. 5/61 in merito alle
assunzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con le quali l'amministrazione specifica per le relative assunzioni
gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che
si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo
come da nota del predetto Ministero in data 18 febbraio 2011, n.
5876;
VISTO l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e
in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23
agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CONSIDERATO che l'onere previsto per le assunzioni richieste non
supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei
competenti organi di controllo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato
Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
DECRETA
Articolo 1
1. Il Ministero dell'Interno - Corpo nazionale
dei vigili del fuoco può procedere per l'anno 2011, ai sensi
dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, alle assunzioni a tempo
indeterminato di cui alla tabella allegata che è parte integrante
del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle
unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per
le assunzioni relative all'anno 2011.
2. La predetta Amministrazione è tenuta a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda
a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresì fornita da parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui
al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'Interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 marzo 2011
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tabella allegata
Assunzioni anno 2011
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133)
Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
Unità di personale da assumere: 1008
Oneri a regime: 39.065.659,74
Cessazioni anno 2010 e budget assunzionale anno 2011:
44.496.001,00
Unità cessate nel 2010 e limite unità assumibili nel 2011:
1008