VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle
elencate nell'articolo l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.
296 del 2006;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitività economica;
VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli
enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
VISTO l'art. 66, comma 7, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale sostituisce l'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'articolo 3, comma 102, della citata legge n. 244 del
2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per
l'anno 2010 che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa
al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per
cento delle unità cessate nell'anno precedente;
VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e
9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
VISTI i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009
in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'articolo 74,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto
articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative
dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di
ricerca;
VISTO il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto
legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n.
25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano
adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis
dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei
relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e
di mobilità avviate alla predetta data;
VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del
decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso
articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione
delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i
magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTA la nota n. 19202 del 22 settembre 2010 con la quale il
Consiglio di Stato, chiede le relative assunzioni con specifica
degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che
si rendono disponibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti l'11 agosto 2010,
registro 10 foglio 389, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie
generale dell'8 settembre 2010 n. 210, con il quale, tra gli altri,
il Consiglio di Stato è stato autorizzato all'assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 unità di personale per un onere complessivo a
regime pari a € 98.213,06, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008
n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133;
CONSIDERATO che sulla base delle risorse disponibili per le
assunzioni per l'anno 2010, pari ad € 315.467,48 e del numero
massimo di unità assumibili pari a 9, corrispondenti,
rispettivamente, al 20% delle risorse relative alle cessazioni
intervenute nel corso dell'anno 2009 e al 20% delle unità cessate
nel 2009, risulta una disponibilità residua pari a € 217.254,42 e
una disponibilità di unità pari a 6 unità, rispetto a quanto
autorizzato con il richiamato DPCM del 15 luglio 2010;
VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in
presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi
alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di
livello dirigenziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato
Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
DECRETA
Articolo 1
1. Il Consiglio di Stato può
procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, alle
assunzioni di cui alla tabella allegata che è parte integrante del
presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unità
di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2010, al netto di quelle autorizzate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
luglio 2010.
2. Il Consiglio di Stato è tenuto
a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda
a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresì fornita da parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni
di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei
pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio di
Stato.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
3 dicembre 2010
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Registrato alla Corte dei conti l il 31/12/2010 reg. 21 fog.
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Tabella allegata di cui all'articolo 1, comma 1