VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il
turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e
gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in tema di "Reclutamento del personale";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura
speciale di reclutamento per il personale in possesso dei
prescritti requisiti;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma
1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso
dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una
riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso;
VISTO il predetto articolo 35, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina
l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle
200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
VISTO l'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di
mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire
prima di bandire un concorso;
VISTO l'articolo 30 del richiamato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e
modificato concernente il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis
secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio".
VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al
comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle
dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze
di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche
temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del citato decreto
legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni
indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del
2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le
modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione
di quelle degli enti di ricerca;
VISTO il comma 8-quater del citato articolo
art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con
modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le
Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a
quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a
decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;
VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo
art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso
articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione
delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i
magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di competitività economica ed in particolare l'articolo
9, commi 25, 26 e 27;
VISTA la nota circolare n. 46078 del 18 ottobre
2010 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha
fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012.
Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il
triennio 2010-2012;
VISTE le richieste di autorizzazione a bandire
procedure concorsuali negli anni 2010, 2011 e 2012 per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse dalle
amministrazioni interessate;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
ed in particolare l'art. 34 - bis il quale al comma 6 prevede che,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno,
l'Agenzia Italiana per il Farmaco, nel triennio 2009/2011, può
bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei
posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in
servizio presso la stessa Agenzia in forza di contratti stipulati
ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 306;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
D E C R E T A
Art. 1
1. Le
Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al
successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2010-2012, le
procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate. E' fatto
salvo, per l'Agenzia Italiana per il Farmaco, quanto previsto
dall'art. 34-bis, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008 n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14.
2. Le procedure di
reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti
in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione
del relativo bando di concorso e soltanto previa riduzione degli
assetti organizzativi ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Non si possono
bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili
successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti
rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione
delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi dell'articolo
33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.
150.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 30 novembre 2010
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Registrato alla Corte dei conti il
10gennaio 2011. Registro n. 1, foglio n.
38.