VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare
l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni
in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010);
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui
quelle elencate nell'articolo l'art. 1, comma 523, della predetta
legge n. 296 del 2006;
VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge
n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti
destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del
d.lgs n. 165 del 2001;
VISTO l'art. 66, comma 7, del citato decreto
legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'articolo 3, comma 102, della citata
legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni,
che prevede, per l'anno 2010 che le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento
di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente;
VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto
legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai
commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo;
VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che
prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTI i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato
decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento
di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge
n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle
relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di
ricerca;
VISTO il comma 8-quater del citato articolo
art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con
modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le
Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a
quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a
decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;
VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo
art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso
articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione
delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i
magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO il già citato comma 8-quinques
dell'articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 secondo cui
restano altresì escluse dal divieto ad assumere di cui al comma
8-quater le assunzioni del personale dirigenziale reclutato
attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto
direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da
effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali;
VISTE le note con le quali ciascuna
amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli
oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili;
CONSIDERATO che, data l'urgenza di procedere
alle autorizzazioni ad assumere del suddetto personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
l'asseverazione dei dati possa essere acquisita successivamente,
tenuto conto che l'onere previsto per le assunzioni richieste
lascia ancora una consistente disponibilità di risorse finanziarie
utilizzabili, con dei margini sufficienti a garantire il rispetti
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;
VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale
nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
DECRETA
Articolo 1
1. Fermo restando gli adempimenti
previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonché quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 le
amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che è parte
integrante del presente provvedimento, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, delle unità di personale per
ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo
accanto specificato ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 66, comma 7,
del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
2. Le assunzioni del personale
dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, dovranno essere effettuate in via prioritaria nell'ambito
delle ordinarie procedure assunzionali, così come previsto dal
comma 8-quinques dell'articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del
2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010.
3. Le predette Amministrazioni
sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per
le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda
a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresì fornita da parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli
Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 Luglio 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze