VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di competitività economica;
VISTO l'art. 66, comma 9-bis, del citato
decreto legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208,
della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato
dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010,
secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le
modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa
al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e
per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente;
VISTO il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge
n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,
7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10
dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto
legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura
autorizzatoria secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che
prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTI i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato
decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento
di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo, che hanno
come destinatari le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il comma 6-bis del citato art.
74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione
dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi
restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da
conseguire da parte di ciascuna amministrazione;
VISTO l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge
n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle
relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di
ricerca;
VISTO il comma 8-quater del citato articolo
art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con
modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le
Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a
quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a
decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;
VISTO il comma 8-quinques del ripetuto articolo
art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso
articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione
delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i
magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTE le note con le quali ciascuna
amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli
oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;
VISTO l'art. 2, comma 209, della legge n. 191
del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli
anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve,
in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o
in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1,
della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'
articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CONSIDERATO che l'onere previsto per le
assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili
secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione
da parte dei competenti organi di controllo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
DECRETA
Articolo 1
1. Le amministrazioni di cui alla
tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi
dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo
indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per
un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato.
Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo
delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni relative all'anno 2010.
2. Le predette Amministrazioni
sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per
le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda
a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresì fornita da parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni
di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria ), del
Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo
forestale dello Stato).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
per IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Registrato alla Corte dei conti l il 31/12/2010 reg. 21
fog. 47